Tratto dalla newsletter di ANAC

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico, si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

La misura costituisce una evoluzione del sistema attuale Avcpass, ed ha innovato l’art. 81, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 secondo cui “presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché  i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante”.

Come dichiarato dal Presidente Busia nell’intervista di Repubblica del 20 settembre 2021, “Tutto quello che un’impresa fa con qualsiasi ramo della Pa, pertanto, viene registrato.

Un vantaggio per le Pa che non dovranno più chiedere informazioni sulle imprese perché è tutto a portata di mano. Ma un vantaggio anche per le imprese che non dovranno più presentare documentazione di cui la Pa già dispone. Ma soprattutto questa è la base per un cambio di passo, per valorizzare quella che in Anac chiamiamo vigilanza collaborativa”

“Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante”.

Il Presidente dell’autorità, già in sede di audizioni, prima all’ottava Commissione della Camera dei deputati, poi alla 5a e 14a Commissione del Senato, ha sostenuto come ” l’introduzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico rappresenti un elemento cardine del processo di semplificazione delle procedure di gara; consentendo alle stazioni appaltanti di scegliere di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, si velocizza l’attività di verifica dei requisiti generali (white list).

Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. L’obiettivo, continua Busia, è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle SA e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.

Tale proposta, condivisa anche dal servizio appalti della Banca d’Italia nel documento (I benefici  2 | AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE dell’e-procurement in ambito pubblico), è stata pienamente recepita nel provvedimento concernente le disposizioni in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l’attribuzione all’ANAC, su questo fronte, di un ruolo strategico e di garanzia della trasparenza delle procedure di gara.

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