05/09/2019 – Unioni di comuni non entrano nel consolidato  

Unioni di comuni non entrano nel consolidato  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 04 Settembre 2019
Le unioni di comuni non sono enti strumentali e quindi non devono essere incluse nel bilancio consolidato degli enti aderenti. La conferma arriva dalla Commissione Arconet (l’organismo che sovrintende all’ applicazione del nuovo ordinamento contabile di regioni, città metropolitane, province e municipi) in risposta ad un quesito posto dal Comune di Forlì. La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 11-bis e seguenti del dlgs 118/2011, che impongono alle amministrazioni territoriali di redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate.
Le unioni di comuni, puntualizza Arconet, sono bensì enti locali e, pertanto, tenute al rispetto dell’ obbligo, ma solo in quanto soggetti attivi, chiamati quindi a consolidare le proprie eventuali appendici» organizzative. Per contro, esse non devono essere incluse nel consolidato degli enti da cui sono costituite. Anzi, potrebbe aggiungersi, il loro inserimento nel perimetro di consolidamento sarebbe assolutamente scorretto.
È bene ricordare che, in base all’ art. 233-bis, comma 3, del Tuel, il consolidato è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, i quali, in base al recente decreto Crescita» (dl 34/2019), possono anche rinviare la contabilità economico-patrimoniale. Siccome quest’ ultima deroga è arrivata oltre il termine per l’ approvazione del rendiconto 2018, diverse amministrazioni hanno comunque approvato il conto economico e lo stato patrimoniale. Il timore di molti di costoro era che questo zelo venisse ricompensato» richiedendo di porre in essere anche l’ adempimento in scadenza al prossimo 30 settembre.
Anche perché in passato la Ragioneria generale dello Stato si era espressa proprio in questi termini (si veda ItaliaOggi del 23/6/2018), per cui il dubbio non era campato in aria. Per sgombrare il campo da equivoci, l’ Anci ha avviato un’ interlocuzione con via XX Settembre, per cui il liberi tutti» si può ritenere condiviso: consolidare i propri bilanci con quelli delle partecipate rimane una facoltà a prescindere dal comportamento che l’ ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale.
Neppure il comma 3 dell’ articolo 227 osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi «nelle more dell’ adozione della cep» per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la cep sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività «assoluta» del bilancio consolidato ora introdotta.
Si segnala infine che, come chiarito sia dalla Corte dei conti che dal Consiglio nazionale dei commercialisti, la scelta di non redigere il bilancio consolidato deve essere esplicitata in una delibera, sebbene tale deroga sia regime, a differenza di quanto accade per l’ obbligo di redigere conto economico e stato patrimoniale, che invece vale solo fino all’ esercizio 2019.

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