tratto da self-entilocali.it
Puglia, del. n. 76 – Servizi pubblici e tariffe: copertura integrale costi
Pubblicato il 4 settembre 2019
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta determinazione del costo del servizio di trasporto scolastico, ovvero se l’ente sia tenuto a stabilire la misura percentuale di partecipazione finanziaria dell’Ente e la residua parte a carico dell’utenza o se il costo del servizio debba essere interamente coperto dall’utenza.
I magistrati contabili della Puglia, con deliberazione 79/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 settembre 2019, hanno ribadito quanto già espresso dalla giurisprudenza contabile, che il servizio di trasporto scolastico è qualificabile come servizio pubblico, e pertanto, spetta all’Ente definire adeguate tariffe a copertura integrale dei costi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 117 del D.lgs. 267/2000.
Secondo la Corte dei Conti, il servizio di trasporto scolastico non è un servizio a domanda individuale (ex. d.m. 31.12.1983 e d.l. 55/1983, convertito in legge 131/1983), ma è un servizio pubblico (Corte dei Conti, Sezione Controllo per il Piemonte, del. 46/2019; Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Campania, del. 222/2017; Corte dei Conti, sezione Controllo per la Sicilia del. 178/2018).
La normativa dei servizi a domanda individuale definisce un sistema di predeterminazione della misura percentuale della quota dei costi complessivi che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.
Al contrario, per i servizi pubblici sono definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura integrale dei costi, tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 117 del TUEL, in particolar modo la corrispondenza tra costi e ricavi.
La tariffa costituisce infatti il corrispettivo del servizio erogato e le quote di partecipazione finanziaria, poste a carico dell’utenza, concorreranno alla copertura completa della spesa sostenuta dagli Enti, senza determinazione di nuovi e maggiori oneri per quest’ultimi, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 63/2017.
Pertanto, il costo per il servizio di trasporto pubblico deve essere adeguatamente coperto finanziariamente, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, in parte da risorse destinate dall’Ente, ricomprendendo anche eventuali contributi regionali, e in residua parte dalla quota di partecipazione diretta degli utenti richiedenti, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di servizio.
Leggi la deliberazione
Nessun tag inserito.