Nell’Ordinanza n. 2344 del 3 febbraio 2021 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte osserva che l’art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/2011, statuisce che “l’Imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali ‘A/1’, ‘A/8’ e ‘A/9’. Per ‘abitazione principale’ si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.
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