Con riferimento ai quesiti in oggetto, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia ritiene opportuno evidenziare i seguenti elementi di approfondimento.
Quesito n. 1
I valori IVC decorrenza 2010 conglobati nello stipendio tabellare ai sensi dell’art. 106, comma 2 del CCNL 17/12/2020 sono stati calcolati sulla base dei valori di stipendio tabellare, come rivalutati dai CCNL del biennio economico 2008-2009, in coerenza con le modalità di calcolo previste per tale emolumento. Qualora codesto ente abbia corrisposto, prima del citato nuovo CCNL, valori di IVC basati sugli stipendi tabellari del precedente biennio economico 2006-2007 (e quindi non adeguati rispetto ai più elevati valori stipendiali, come rivalutati dai CCNL del bienno economico 2008-2009) si pone in effetti un problema di riconoscimento delle differenze non corrisposte.
Quesiti n. 2 e 3
Relativamente ai dubbi sollevati, si ritiene opportuno evidenziare che la IVC decorrenza 2010 che è stata conglobata nel trattamento tabellare, secondo le previsioni di cui al richiamato art. 106, comma 2 del CCNL del 17.12.2020 deve essere distinta dalla IVC decorrenza 2019 prevista dall’art.. 1, comma 440 della Legge 145/2018 ( Legge di Bilancio 2019).
Si tratta, infatti, di voci retributive distinte che, prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, avrebbero dovuto essere evidenziate separatamente in busta paga,
Con il nuovo CCNL, l’IVC decorrenza 2010 deve invece essere conglobata nello stipendio mentre la diversa IVC decorrenza 2019 deve continuare ad esser erogata.
Si rammenta infatti che la normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019 dispone in merito alla erogazione della indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio economico 2019-2021 nelle more della definizione del prossimo CCNL relativo al triennio 2019-2021.
La suddetta IVC decorrenza 2019 dovrà, pertanto, continuare ad essere corrisposta, come distinta voce della busta paga, fino a quando non sarà riassorbita dai futuri CCNL.
Quesito n. 4
Relativamente alla computabilità o meno della indennità di vacanza contrattuale ai fini dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 45 del CCNL del 16.5.2001, in materia di retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, si evidenzia che l’I.V.C. è esclusa dalla base di calcolo in quanto non espressamente ricompresa tra le voci retributive richiamate nell’art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del medesimo CCNL.
Quesito n. 5
Si chiarisce, innanzitutto, che il CCNL del 17/12/2020 non prevede la corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 42, comma 2 del CCNL del 16.5.2001 (biennio economico 1998- 1999) prevede che la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali può essere corrisposta in un importo massimo del 10% del monte salari dell’anno di riferimento. La nozione di monte salari, come già chiarito in altri orientamenti applicativi della scrivente Agenzia, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio. Non costituiscono, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
La corresponsione degli arretrati previsti dal CCNL 17/12/2020 può quindi incidere sul valore del monte salari sul quale è parametrata la retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali, limitatamente agli arretrati relativi all’anno corrente, ma non anche con riferimento agli arretrati relativi ad anni precedenti.
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