tratto da sentenzeappalti.it - a cura della Redazione

Comunicato del Presidente Anac sull’aggiornamento dei prezzari regionali previsti dal Codice (D.Lgs. n. 50/2016)

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha invitato le Regioni a provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale del prezzario regionale così come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 23, comma 16).

A seguito di un monitoraggio, infatti, l’Autorità ha rilevato come in diversi casi le Regioni non provvedano all’aggiornamento, o lo fanno in un periodo avanzato dell’anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno.

L’aggiornamento consente alle stazioni appaltanti, che sono tenute a determinare l’importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato. L’Anac ha rilevato anche il percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell’introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi, auspicando che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni.

 

Comunicato del Presidente ANAC 17 febbraio 2021 (.pdf)

Aggiornamento prezzari regionali.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità con riferimento ai contratti di appalto nel settore dei lavori pubblici, è emersa un’attuazione non del tutto conforme delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici. È stato, infatti, rilevato come in diversi casi le Regioni non provvedano all’aggiornamento annuale del prezzario regionale o vi provvedano in un periodo avanzato dell’anno, limitando di fatto la validità del prezzario definita dalla norma al 31 dicembre di ogni anno.

Si invitano, pertanto, le Regioni a provvedere in modo tempestivo alle indicazioni della norma sopra richiamata, al fine di consentire alle stazioni appaltanti, tenute a determinare l’importo delle lavorazioni in aderenza alle indicazioni dei prezzari regionali, di definire il computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato, nonché di evitare l’attivazione del potere sostitutivo attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Al riguardo, appare, altresì, opportuno ribadire ai progettisti la necessità che gli stessi si attengano alle indicazioni contenute nei prezzari regionali al fine di quantificare l’importo delle lavorazioni in presenza di situazioni particolari e specifiche del singolo cantiere, fornendo adeguata motivazione della variazione introdotta rispetto al prezzo indicato nel prezzario, accompagnata da idonea documentazione a giustificazione della stessa e/o del nuovo importo quantificato.

Nel prendere atto del percorso virtuoso avviato da diverse Regioni ai fini dell’introduzione nei prezzari regionali di prodotti e/o lavorazioni rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, si auspica che tale percorso possa essere intrapreso da un numero sempre maggiore di Regioni per addivenire alla completa definizione nei prezzari regionali dei prodotti e delle lavorazioni di cui al predetto decreto ministeriale.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia.

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