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Mancanza della garanzia provvisoria: per questo TAR è sanabile

 

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 febbraio 2019, n. 579

Scritto da Elvis Cavalleri –4 Febbraio 2019

 

è sanabile con il soccorso istruttorio l’irregolarità o la mancanza della garanzia provvisoria?

La ricorrente contesta la regolarità della garanzia fideiussoria, in quanto presentata senza l’allegazione di autentica notarile, acquisita solo successivamente al soccorso istruttorio, con cui, però sarebbe stata fornita autentica con data dell’11.7.2018, successiva a quella (del 3.7.2018) di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Per Tar Campania, Napoli, sez. VII, 4 febbraio 2019, n. 579 il soccorso istruttorio è stato correttamente esperito, e si spinge a statuire che lo stesso è applicabile anche in caso di totale mancanza della garanzia.

Come la mettiamo con il bando tipo ANAC?

La pretesa delle ricorrente non può trovare favorevole apprezzamento.

Occorre, innanzitutto, rilevare che eventuali irregolarità delle autentiche non sono previste a pena di esclusione. L’art. 83, co. 9, del d. lgs. n. 50 del 2016 prevede che “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma …”, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, nonché delle irregolarità essenziali che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nella specie è certamente da escludere che il vizio riscontrato nella cauzione provvisoria (attinente all’allegazione del foglio recante l’autentica notarile) rientri tra i suddetti vizi non sanabili, per cui la procedura di soccorso istruttorio risulta senz’altro ammissibile (cfr. Cons. St., sez. V, 26/7/2016, n. 3372, T.A.R. Napoli Sez. III, sent. 3990 del 27.7.2017). La cauzione provvisoria non assume, infatti, la configurazione di un requisito di ammissione alla gara, che deve essere già posseduto entro il termine di presentazione delle offerte (T.A.R. Basilicata sent. 531 del 27.7.2017)“.

Pur condividendo il pensiero del Collegio, prudenza assoluta: non è certamente questione pacifica, tutt’altro (cfr. ad es. questo articolo)!

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