tratto da risponde.leggiditalia.it
CCNL dei dirigenti degli enti locali in materia di diritto al buono pasto
“In riferimento alle vigenti disposizioni del CCNL dei dirigenti degli enti locali in materia di diritto al buono pasto (art. 33 e 34, C.C.N.L. del 23 novembre 1999), una volta che l’amministrazione abbia emanato a tale fine apposite direttive stabilendo la rilevazione delle presenze tramite utilizzo, in entrata ed in uscita del tesserino magnetico (badge), è possibile poi, in sede di contrattazione di livello locale, prevedere al riguardo modalità diverse (quali, ad esempio, autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive da parte dei dirigenti)?”
a cura di Federico Gavioli
Come affermato da autorevole dottrina (cfr. “Disciplina BUONI PASTO – Dirigenti / Personale dipendente“) “Il personale dipendente pubblico con qualifica di dirigente, secondo le norme del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto pubblico – enti locali – può auto-responsabilizzarsi e quindi fissare in totale autonomia e libertà (come se fosse un privato imprenditore) il suo orario di lavoro in relazione ai compiti ed agli obiettivi affidatigli.
Tale principio vale anche con riferimento alla disciplina dei buoni pasto; infatti, a tal fine, occorre tenere conto delle indicazioni contenute sia nell’art. 33 sia nell’art. 34, del C.C.N.L. del 23 novembre 1999, in virtù delle quali il titolo al buono pasto del dirigente sussiste solo nei casi in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane. I dirigenti hanno titolo ai buoni pasto “secondo le direttive adottate dai singoli enti” ovvero secondo il CCNL.
Pertanto attraverso le singole direttive il singolo ente si organizza in modo da tenere conto sia delle proprie esigenze organizzative da soddisfare sia delle risorse a tal fine disponibili”.
L’ARAN con l’orientamento applicativo All52, ha affermato che in materia di orario di lavoro del personale con “qualifica dirigenziale, questa Agenzia ha già avuto modo di sottolineare, nell’ambito degli orientamenti applicativi che il nuovo sistema, ex art. 16 del CCNL del 10 aprile 1996, pur basato sull’autoresponsabilizzazione del dirigente che fissa autonomamente il suo orario di lavoro in relazione ai compiti ed agli obiettivi affidatigli, non esclude la possibilità per il datore di lavoro pubblico di assumere iniziative per l’accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio dei dirigenti, anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell’erogazione della retribuzione di risultato.
Tale principio non può non valere evidentemente anche con riferimento alla disciplina dei buoni pasto; infatti, a tal fine, occorre tenere conto delle indicazioni contenute sia nell’art. 33, sia nell’art. 34 del C.C.N.L. del 23 novembre 1999, in virtù delle quali il titolo al buono pasto del dirigente sussiste solo nei casi in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane. Poiché, ai sensi dell’art. 33, comma 1, l’attribuzione dei buoni pasto si collega all’assetto organizzativo dell’ente mentre, ai sensi dell’art. 34, comma 2, i dirigenti hanno titolo ai buoni pasto “secondo le direttive adottate dai singoli enti”, sulla base di tali clausole contrattuali l’ente sicuramente conserva la possibilità di stabilire condizioni e modalità ulteriori, rispetto alla disciplina generale del CCNL, per l’attribuzione dei buoni pasto ai dirigenti, in modo da tenere conto sia delle proprie esigenze organizzative da soddisfare sia delle risorse a tal fine disponibili. In tale ambito l’ente, quindi, potrebbe anche decidere di inserire disposizioni concernenti eventuali condizioni temporali per il riconoscimento dei buoni pasto e le relative modalità di accertamento”.

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