tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Risarcimento per mancato subentro
Complesso giurisdizionale differente tra risarcimento del danno per mancato subentro tra comune e propri funzionari
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Una società ha proposto ricorso al Tribunale civile in quanto nella determina del responsabile dei servizi tecnici erano emersi motivi ostativi al subentro quale impresa designata per l’esecuzione di alcuni lavori. Nel ricorso la società oltre a chiedere l’annullamento della determina illegittima ha chiamato in giudizio sia il comune che i funzionari al fine della chiamata in solido del risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale civile ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione essendo la materia di competenza del giudice amministrativo. Quest’ultimo chiamato in causa dopo aver rilevato che, in sede di riassunzione, la Società aveva chiesto: a) l’annullamento della determina dirigenziale adottata dal Comune; b) la condanna al risarcimento del danno del medesimo Comune; c) la condanna al risarcimento del danno dei funzionari, ha reputato sussistente la propria giurisdizione (ed ha giudicato), solo, sulle prime due domande, mentre ha ritenuto che la terza, svolta nei confronti di due soggetti privati, fosse rimessa alla giurisdizione del Giudice ordinario, ed ha, pertanto, sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione.
Le indicazioni delle Sezioni Unite sulla competenza
Secondo le Sezioni Unite, la domanda di risarcimento del danno richiesto ad un funzionario dell’ente, quali supposti responsabili degli atti amministrativi illegittimi successivamente impugnati dalla società, va risolta secondo i principi da tempo evidenziati dal giudice di legittimità, secondo i quali l’art. 103 della Carta Costituzionale non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti, ad essa equiparati, titolari di poteri amministrativi (Cass. civ., Sez. Unite n. 22494 del 2004; Cass. civ., Sez. Unite n. 2560 del 2005; Cass. civ., Sez. Unite n. 7800 del 2005). Come nel caso di specie, si è in presenza di una pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario in proprio, al quale si sia imputata l’adozione di un provvedimento illegittimo, e si è affermato (Cass. civ. Sez. Unite n. 13659 del 2006; Cass. civ. Sez. Unite n. 11932 del 2010; Cass. civ. Sez. Unite n. 5408 del 2011) che siffatta domanda va proposta dinanzi al giudice ordinario, poiché svolta nei confronti di un soggetto privato, distinto dall’amministrazione, senza che a ciò osti la proposizione della domanda anche nei confronti dell’ente pubblico (nel caso, il Comune) sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, stante l’inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione (Cass. civ. Sez. Unite n. 3508 del 2003).
Pertanto, nel caso di specie il conflitto negativo di giurisdizione va risolto con il trasferimento della competenza al giudice ordinario, unico a conoscere della responsabilità del dipendente pubblico responsabile delle attività illegittime poste in essere.
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