Amministratori locali e aspettativa non retribuita – Confermato il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto
Attraverso deliberazione datata 25 luglio 2019, n. 75 la Corte dei conti, Sez. controllo per la Puglia ha osservato che l’art. 81 del TUEL (d.lgs. 267/2000) afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato): solo nelle specifiche ipotesi di ineleggibilità previste nell’art. 60 TUEL il legislatore ha posto il divieto di collocare in aspettativa i dipendenti a tempo determinato.
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