Pubblicato il 01/06/2021

N. 03119/2021 REG.PROV.CAU.

 

N. 05752/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima Quater)

 

 

Il Presidente

 

ha pronunciato il presente

 

DECRETO

 

sul ricorso numero di registro generale 5752 del 2021, proposto da

Salvina Cirnigliaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Di Pace, Antonella Cardillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro Pro Tempore, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – Ministero dell’Interno -Dip.Affari Int.-Dir.Cent.Per Le Autonomie non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 7565 del 14.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7578 del 14.5.2021, notificate in pari data a mezzo pec, con cui è stato sostituito il precedente decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provin-ciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 ed è stato disposto il rigetto della domanda di ammissio-ne al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente e la conseguente non ammissione della stessa al predetto corso;

– del decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7010 del 10.5.2021, notificate in pari data a mezzo pec, con cui è stata rigettata la domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente, ed è stata disposta la conseguente non ammissione della stessa al suddetto corso;

– del preavviso di rigetto della domanda di ammissione al corso di specializzazione “Corso Se.F.A 2020”, emesso dall’amministrazione resistente e notificato a mezzo pec il 31.3.2021;

– ove occorra e per quanto di interesse dell’art. 2 del bando prot. n. 16178 del 29.12.2020, per il corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, per il conseguimento dell’idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluoghi di provincia e nelle province, denominato “Se.F.A 2020”, laddove si interpreti nel senso di escludere la partecipazione al prefato corso ai segretari che abbiano svolto servizio effettivo presso sedi di segreteria in Comuni aventi un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 10.000 (Comune di 3aclasse) e 10.001 e 65.000 (Comune di 2aclasse), anche prima del conseguimento formale dell’iscrizione in fascia B;

– di tutti gli atti dell’istruttoria, nessuno escluso, anche non conosciuti; nonché degli altri atti antecedenti o conseguenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che, avuto specifico riguardo al profilo del periculum e salva ovviamente ogni più compiuta valutazione in sede collegiale della domanda cautelare, assume rilievo nella presente sede l’esigenza di consentire per intanto l’ammissione della ricorrente alla procedura di che trattasi avuto riguardo alla tempistica di quest’ultima

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva della ricorrente al modulo didattico di cui è questione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 giugno 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 giugno 2021.

Il Presidente

 Salvatore Mezzacapo                                                                   

IL SEGRETARIO

 

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