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Dipendente prosciolto per prescrizione: illegittimo il rimborso delle spese legali

Pubblicato il 3 giugno 2019

La liquidazione delle spese legali sostenute da un dipendente è legittima solo in caso di assoluzione nel merito, configurandosi invece un’indebita erogazione in presenza di mera estinzione del giudizio per prescrizione del reato.
Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, sez. giur. Piemonte, con la sentenza n. 179 depositata il 27 maggio 2019.
Sulla base della formulazione della disciplina contrattuale, interpretata dall’Aran in modo inequivoco e sostenuta anche dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, la particolare tutela in materia di patrocinio legale può trovare applicazione solo in presenza di un procedimento giudiziario, civile o penale, conclusosi con una sentenza definitiva di assoluzione.
E’ dunque necessario un accertamento positivo, e nel merito, idoneo ad escludere la ricorrenza di ipotesi di responsabilità del dipendente per assenza di dolo o colpa grave (Corte dei Conti, sez. Friuli, del. n. 1/2014).
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che anche se la sentenza dichiarativa dell’avvenuta prescrizione non può qualificarsi sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi con dolo o colpa grave, è certo però che essa non si ascrive nella categoria delle pronunce assolutorie con formula piena, in quanto con essa il giudice penale si limita a constatare gli effetti preclusivi del decorso del tempo sull’accertamento delle responsabilità penali.
E ancora “è condizione necessaria, per ottenere il rimborso delle spese legali, che sia riconosciuta l’assenza del dolo o della colpa grave e che il procedimento giudiziario si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena per il pubblico dipendente. Essendo conforme alla tutela del pubblico interesse il principio di ammettere il rimborso delle spese legali solo in caso di assoluzione con formula piena, l’estinzione del procedimento penale, a cui è stato sottoposto il pubblico dipendente, per intervenuta prescrizione, manca del requisito essenziale della verifica dell’assenza del dolo o della colpa grave e non dà, quindi, diritto ad alcuna restituzione” (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 1122/1999).
L’esame della sentenza penale assolutoria, dispositivo e motivazione, è finalizzato appunto a verificare che sussistano o meno tutte le condizioni richieste dalla normativa per giustificare il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto.
Ciò è d’altronde coerente con la ratio della normativa vigente che vuole escludere ogni automatismo nell’accollo delle spese legali in capo all’Ente e valorizzare, per converso, la valutazione dell’Amministrazione persino nella scelta fiduciaria del legale, proprio perché gli interessi in gioco da tutelare non sono esclusivi del dipendente, ma coinvolgono anche l’Ente di appartenenza (in tal senso CdS, sez. V, 12 febbraio 2007, n. 552).
Non vi sono dubbi, pertanto, sulla non rimborsabilità delle spese legali in caso di estinzione del giudizio per prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 531 c.p.p.

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