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Non è utilizzabile l’accesso civico generalizzato cd. FOIA, quale surrogato dell’accesso documentale sugli atti di gara.

Questo il principio espresso dal TAR Trento, con sentenza del 6 luglio 2021 n. 115.

Nel caso di specie, il richiedente era un partecipante ad una gara telematica per l’affidamento a trattativa privata di servizi di organizzazione di eventi, il quale era stato escluso dalla stessa da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Tale esclusione, da parte del richiedente era stata impugnata ma, con sentenza divenuta definitiva, il ricorso era stato respinto, confermando l’esclusione del partecipante dalla gara. Il richiedente chiedeva l’accesso ai documenti della gara telematica secondo le modalità di accesso civico documentale e accesso civico generalizzato.

I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente e confermato la legittimità dell’esclusione dell’impresa ricorrente dalla procedura di gara, respingendo altresì la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente. Inoltre, i giudici amministrativi hanno evidenziato che i documenti richiesti non potevano essere in alcun modo utilizzati nell’ambito di un giudizio che si era ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile. Infatti, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il ricorso avverso il diniego all’accesso era improcedibile per la ragione che ormai non era più possibile l’utilizzo dei documenti richiesti per fini difensionali e la modalità di accesso non poteva in alcun modo surrogare l’accesso documentale.

I giudici amministrativi hanno sottolineato che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’accesso civico generalizzato ex art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un’esigenza di “cittadinanza attiva”, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari.

Infine, i giudici amministrativi hanno ribadito che l’accesso civico non era utilizzabile come surrogato dell’accesso documentale ex art 22, Legge 241/1990, poiché hanno fini diversi.

 

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TAR Trento 115-2021

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