03/09/2019 – Nella nuova tariffa rifiuti perimetro certo per i costi

Nella nuova tariffa rifiuti perimetro certo per i costi

di Luigi Lovecchio – Il Sole 24 Ore – 02 Settembre 2019
Più precisa individuazione del perimetro delle attività da finanziare con la tariffa rifiuti e dei costi ad esse riferibili. Passaggio dal sistema di tariffazione a costi dell’ anno precedente a quello a consuntivo del bilancio del secondo anno precedente, con assunzione dei dati 2017 come anno base. Più stringenti requisiti per il riconoscimento delle perdite su crediti, con il rischio però di impattare con i criteri stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue ai fini del recupero dell’ Iva sulle entrate non riscosse. Le linee guida Arera sulla Tari offerte in consultazione agli operatori (Sole 24 Ore del 5 agosto; scadenza il 16 settembre) non si pongono, per ora, il problema dei criteri per la ripartizione del costo del -servizio tra gli utenti.
Questi dunque restano fissati, nella generalità dei casi, dal Dpr 158/1999, rappresentati dalla combinazione di superficie, indici di produttività di rifiuti e, per le sole utenze domestiche, numero di occupanti. Nel caso della tariffa puntuale è invece possibile assumere come driver le quantità effettive o attendibilmente presunte dei rifiuti prodotti. Il dato positivo delle linee guida è dunque rappresentato dalla fissazione di criteri uniformi per determinare il costo del servizio sia sotto il profilo dell’ identificazione di ciò che è incluso e ciò che non lo è, sia dal lato dell’ esatta differenziazione tra costi fissi e variabili.
L’ esigenza deriva dalla circostanza che, nelle realtà in tariffa puntuale, il richiamo alle regole del Dpr 158/1999 si atteggia, apparentemente, a una mera facoltà, così legittimando l’ adozione di metodi «fai da te» di dubbia fondatezza. Così, per fare un esempio, non sono finanziabili con il prelievo sui rifiuti i costi pubblicitari e gli oneri del contenzioso, qualora il gestore sia rimasto soccombente. Quest’ ultima precisazione appare piuttosto penalizzante atteso che, in linea di principio, non può pretendersi in capo alle imprese la capacità profetica di prevedere gli esiti di liti spesso complesse.
Un’ altra importante novità è rappresentata dal passaggio dalla determinazione dei costi sostenuti nell’ anno precedente a quella dei costi risultanti dal bilancio d’ esercizio del secondo anno antecedente quello di competenza. Come anno base, per la quantificazione dei costi efficienti 2018 e 2019, viene quindi proposto il consuntivo 2017. Non è chiaro se si possa tener conto dei costi a preventivo, se questi siano certi o attendibili. Si conferma che gli accantonamenti sono riconosciuti nella misura massima ammessa dalla normativa fiscale, e tra questi rientrano senz’ altro quelli afferenti alla chiusura e alle gestione post mortem della discarica e la svalutazione crediti.
Sotto il profilo delle perdite su crediti, le linee guida Arera sembrano innovare le precedenti indicazioni Mef sul piano economico finanziario, richiedendo, alternativamente, l’ esaurimento infruttuoso delle azioni esecutive o l’ avvio di una procedura concorsuale. A questo riguardo, pare invece più corretto il richiamo ai criteri valevoli ai fini del Tuir, come proposto dal Mef, anche in ragione del fatto che le svalutazioni crediti obbediscono alle regole fiscali. Un’ eccessiva rigidità rischia di impattare con le considerazioni della Corte di Giustizia sulla facoltà di emettere le note di credito Iva in caso di mancato pagamento da parte del committente.
Va ricordato che nella decisione C-246/16, avente ad oggetto l’ ordinamento italiano, il giudice unionale ha dichiarato non conforme alla disciplina Ue una norma che imponga di attendere anche dieci anni per la fine della procedura concorsuale e quindi per l’ emissione della nota di credito. Come principio generale, la Corte ha affermato che il diritto a emettere la nota di variazione non può essere negato ogniqualvolta vi sia «la ragionevole probabilità che il debito non sia saldato». Questo enunciato incide direttamente nei casi di tariffazione puntuale, nei quali il gestore riscuote un’ entrata soggetta a Iva. È dunque evidente che la perdita su crediti deve poter essere contabilizzata anche in tutti i casi in cui sia palesemente anti-economico procedere al recupero coattivo.

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