Abstract [It]: Una delle questioni più dibattute, nell’ambito dell’applicazione della disciplina in tema di accesso civico generalizzato, riguarda l’accoglibilità o meno delle c. d. istanze “egoistiche”. Le amministrazioni, infatti, hanno ritenuto di distinguere, respingendole, le istanze di accesso generalizzato non rivolte alla tutela di un interesse generale ma tese piuttosto a perseguire una finalità di carattere privato e individuale. L’orientamento giurisprudenziale più recente sembra oramai superare questa distinzione anche se, al fine di sgombrare il campo da ogni diversa interpretazione del quadro normativo sarebbe auspicabile l’intervento del legislatore affinchè intervenga su quelle disposizioni normative che si prestano a una duplice interpretazione e che mancano di chiarezza sia in merito alla delimitazione del “conoscibile” da parte del quisque de populo, sia con riguardo alla posizione di colui che chiede solo per fini di trasparenza che non sembra sufficientemente “considerato” nel nostro ordinamento.
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