tratto da gdc.ancitel.it
Rifiuti abbandonati: non spetta al Comune ma alla Provincia rimuoverli dalle strade di propria competenza
AGEL 2 aprile 2020, di alm
 
Gli esperti di Anci Risponde individuano l’ente responsabile sulla base dei pronunciamenti del Consiglio di Stato
Chi deve rimuovere i rifiuti urbani abbandonati da ignoti sulle piazzole delle strade provinciali?
La questione è stata posta ad Anci risponde (qui tutti i dettagli sul servizio) a partire da un contenzioso che ha opposto Provincia e Comune in un caso concreto. Gli esperti del servizio, sulla base della sentenza n. 3256/2012 emessa dalla Sezione V del Consiglio di Stato, hanno concluso che spetti alla Provincia (ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 285/1992) rimuovere i predetti rifiuti, sostenendone i relativi costi. Per corroborare il proprio parere gli esperti di Anci Risponde hanno riportato in sintesi le motivazioni addotte dai giudici di Palazzo Spada.
«Secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S., sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2677; 13 gennaio 2010, n. 84). È stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 febbraio 2009, n. 4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l’articolo 14 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sostituito dall’art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento e al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S., sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333; 22 marzo 2011, n. 4673; 16 luglio 2010, n. 4614)”.
Ciò premesso, il Consiglio di Stato, dopo aver affermato che nel caso di specie non era stata contestata l’appartenenza all’Amministrazione Provinciale della strada sulla cui piazzola di sosta il Comune aveva accertato l’abbandono di rifiuti, ha precisato che «non può negarsi che la predetta Amministrazione provinciale avrebbe dovuto adottare tutte le misure e cautele opportune e necessarie quanto meno per eliminare tali rifiuti, di cui peraltro non può neppure negarsi la pericolosità oltre che per l’ambiente, anche per la stessa circolazione stradale, tale obbligo derivando direttamente dall’obbligo di custodia connesso alla proprietà/appartenenza della strada, oltre che dalla previsione dell’art. 14 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui gli enti proprietari delle strade devono provvedere, tra l’altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”.
Per completezza, preme rilevare inoltre che sempre la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella più recente sentenza n. 1684/2019, pubblicata il 14.03.2019, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione dei rifiuti, funzionale alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e pertinenze, emesso da un Comune nei confronti dell’ANAS, stante la mancata attivazione del predetto gestore stradale (concessionario), ma, considerato che il Comune, nella fattispecie in esame, aveva altresì ordinato ad ANAS, oltre alla rimozione dei rifiuti, anche la bonifica, la decontaminazione e il risanamento igienico dei siti, ha precisato, in relazione specificatamente al predetto ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico dei siti, che si tratta di «adempimenti che vanno oltre la gestione e pulizia delle strade, e sono strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dei abbandono dei rifiuti, rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006» ed ha rilevato che «la sanzione non potrebbe comunque essere direttamente (melius, in modo automatico, secondo il parametro della responsabilità oggettiva) irrogata all’A.N.A.S. senza un previo accertamento ed una coerente affermazione del titolo di responsabilità», mettendo dunque in evidenza la necessità di espletare un accertamento in contraddittorio, in quanto «è pur vero che la previsione dell’art. 14 del codice della strada, incentrando nel gestore del servizio stradale tutte le competenze relative alla corretta manutenzione, pulizia e gestione del tratto stradale, con le annesse pertinenze, potrebbe costituire il parametro normativo per l’individuazione del profilo della colpa ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma ciò non può avvenire al di fuori di un accertamento in contraddittorio, non essendo ravvisabile una responsabilità da posizione del proprietario, ovvero, nella specie, del concessionario (Cons. Stato, IV, 7 giugno 2018, n. 3430)».”

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