Affidamenti sotto soglia, la deroga è da motivare
Se non è adeguatamente motivato, l’invito ad una procedura ristretta o negoziata rivolto a tutti gli iscritti all’albo fornitori, compreso l’operatore già affidatario del contratto, è illegittimo e comporta l’esclusione di quest’ultimo. Lo ha precisato il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del 31 marzo 2020 n. 2182, in ordine alla disciplina prevista nel codice dei contratti pubblici che impone espressamente alle stazioni appaltanti nell’affidamento dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del «principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti», quale necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Per i giudici di Palazzo Spada il principio di rotazione ha l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio.
Il principio, comporta perciò, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi. Ad esempio, si dice nella sentenza, si può motivare la deroga con riguardo al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, oppure si può motivare rispetto al «particolare, idiosincratico e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento». La motivazione, in ogni caso, deve risultare già dalla decisione assunta all’atto di procedere all’invito, e non può essere surrogata dalla integrazione postuma, in sede contenziosa. Per cui è illegittimo l’invito a tutti gli operatori iscritti all’albo della stazione appaltante e anche all’operatore uscente senza che sia fornita adeguata motivazione con la conseguenza che deve essere disposta l’esclusione di quest’ultimo.