tratto da banchedati.corteconti.it
Segretario comunale – Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – OIV (o dell’organo diversamente denominato). 
In relazione alla puntualizzazione, contenuta nella richiesta di parere, della nomina del Segretario comunale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (presumibilmente in ossequio alla preferenza espressa in favore di tale soggetto dall’art. 1, comma 7 della l. 6.11.2012, n. 190), si ritiene opportuno dover esprimere l’avviso sulla difficoltosa conciliabilità della contemporanea intestazione al medesimo segretario, oltre che delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), anche di componente del Nucleo di valutazione (o dell’organo diversamente denominato).

La necessità di una distinzione fra le due figure emerge, infatti, dal comma 8-bis dello stesso art. 1 della l. n. 190/2012, che attribuisce all’OIV il compito di verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, nonché di verificare – in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza – i contenuti della relazione che il RPCT deve trasmettere entro il 15 dicembre di ogni anno allo stesso OIV (e all’organo di indirizzo dell’amministrazione) sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine chiedere allo stesso RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.
Ne consegue che la coincidenza delle due figure (OIV/struttura con funzioni analoghe e RPCT) farebbe venir meno la necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione prevista dal vigente quadro normativo.”
 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA – deliberazione 103/2019/PAR
 
La Sezione, composta dai magistrati:
Maurizio Stanco Presidente
Rossana Rummo Consigliere
Michela Muti Primo Referendario
Giovanni Natali Referendario, relatore
ha adottato la seguente
DELIBERAZIONE
vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Chieuti (FG) con nota prot. 7630 del 31.10.2019, assunta al protocollo della Sezione n. 5184 dell’8.11.2019;
udito il relatore dott. Giovanni Natali nella camera di consiglio del 13.11.2019, convocata con ordinanza n. 80/2019.
Premesso in
FATTO
Con la nota citata è stata formulata una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in materia di nomina dell’Organismo indipendente di valutazione ex d.lgs. n. 150/2009. In particolare, premesso che:
· il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio n. 39 del 22.11.2017 resa immediatamente eseguibile;
· risulta per l’anno in corso soggetto alle limitazioni di cui all’art. 1, comma 723 della l. n. 208/2015, a causa del mancato pareggio di bilancio 2016 certificato a gennaio 2018;
· il segretario comunale è Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
· i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell’Amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione;
è stato chiesto di sapere se sia possibile per un ente soggetto alle limitazioni di legge derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio procedere alla nomina dell’Organismo indipendente di valutazione oppure del Nucleo di valutazione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente la Sezione è chiamata a scrutinare l’ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).
L’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «pareri in materia di contabilità pubblica».
In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. «Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva» deliberati nell’adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010), deve concludersi per:
· l’ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta da uno degli enti territoriali (comune) tassativamente legittimati all’attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente (ex art. 50 TUEL);
· l’ammissibilità oggettiva, in quanto il quesito: i) presuppone l’interpretazione di disposizioni rilevanti sotto il profilo contabile, tali essendo quelle – intercettate dall’odierno quesito – in tema di vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali e di conseguenze per il loro mancato rispetto; ii) non interferisce, per quanto consta, con le funzioni giurisdizionali del giudice contabile né con quelle di altre magistrature; iii) pur traendo spunto da una concreta vicenda gestionale del Comune istante, è suscettibile di essere ricondotto su un piano di generalità e astrattezza; come infatti più volte chiarito anche dalla Sezione delle Autonomie, l’attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti prescinde dalla fattispecie a cui si riferisce la richiesta di parere dell’ente e fornisce soluzioni in termini di stretto principio.
2. Passando al merito, occorre sinteticamente richiamare la disciplina in tema di pareggio di bilancio, al fine di verificare se tra le conseguenze previste per il suo mancato rispetto ricada la preclusione della nomina degli Organismi interni di valutazione.
3. Come noto, in linea con il nuovo quadro costituzionale derivante dalle modifiche introdotte dalla l. cost. 20.4.2012, n. 1 (recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale») e con la connessa legge di attuazione (l. 24.12.2012, n. 243, recante «Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione»), la l. 28.12.2015, n. 208 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016») ha inciso in modo significativo sui vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali, sancendo il superamento del patto di stabilità interno e la sua sostituzione con un meccanismo basato sull’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio, la cui violazione è assistita da sanzioni analoghe a quelle previste per il vecchio patto di stabilità. In particolare, l’art. 1 della l. n. 208/2015 ha previsto che:
· a decorrere dal 2016 cessano di avere efficacia «tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali» (comma 707);
· ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell’art. 9 della l. n. 243/2012 (regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni dei commi da 707 a 734 del medesimo art. 1, costituenti princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119 , secondo comma, Cost. (comma 709);
· in linea con il citato art. 9, comma 1 della l. n. 243/2012 (secondo cui «I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell’articolo 10»), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono «conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732» (comma 710);
· ai sensi dell’art. 9, comma 4 della l. n. 243/2012 (che demanda a una legge dello il compito di definire «i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo» alla stregua dei criteri ivi esplicitati), in caso di mancato conseguimento del saldo citato, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, l’ente interessato è soggetto a una serie di misure «sanzionatorie», tra cui – oltre alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale, alla limitazione delle spese correnti impegnabili, al divieto di indebitamento per investimenti e alla rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza – figura il divieto di «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. É fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione» (comma 723).
La l. 11.12.2016, n. 232 (recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019») ha poi:
· stabilito che «A decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione nell’anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» (comma 463);
· riproposto meccanismi sanzionatori sostanzialmente coincidenti con quelli della l. n. 2018/2015, prevedendo, tra l’altro, il medesimo divieto assunzionale («nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. É fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»), reso tuttavia derogabile per assunzioni a tempo determinato necessarie al disimpegno di funzioni puntualmente indicate («Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122») (comma 475).
Da ultimo, l. 30.12.2018, n. 145 («Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021») ha abrogato, a decorrere dal 2019, le sanzioni da applicare agli enti locali, nell’anno successivo a quello di mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali per l’anno 2018, mantenendo fermi gli obblighi in tema di monitoraggio e certificazione per lo stesso 2018 (art. 1, comma 823: «A decorrere dall’anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l’articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell’anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell’anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016»).
Ciò posto, deve ritenersi che il divieto di assunzione di personale per il caso di mancato conseguimento del pareggio di bilancio operi con riferimento alle ipotesi di reclutamento volontario; ne consegue che, al fine di dare risposta al quesito, occorre verificare se l’istituzione dell’OIV abbia o meno natura obbligatoria per gli enti locali.
4. Il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. «Riforma Brunetta», recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», di recente novellato dal d.lgs. 25.5.2017, n. 74 contenente «Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124») detta disposizioni in tema di «Misurazione, valutazione e trasparenza della performance» (Titolo II) articolate in quattro capi dedicati, rispettivamente, alle disposizioni generali (Capo I, artt. 2-3), al ciclo di gestione della performance (Capo II, artt. 4-10), alla trasparenza e rendicontazione della performance (Capo III, art. 11, abrogato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) e ai soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance (Capo IV, artt. 12-16).
In particolare, quest’ultimo Capo, dopo aver individuato i soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance nel Dipartimento della funzione pubblica, negli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), nell’organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione e nei rispettivi dirigenti (art. 12), stabilisce (art. 14) che:
· ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha l’obbligo di dotarsi di un OIV (comma 1);
· l’OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività puntualmente elencate al comma 4 (cfr. infra) nonché quelle di controllo strategico ex art. 6, comma 1, del citato d.lgs. n. 286/1999 (comma 2);
· l’OIV è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti; spetta al Dipartimento della funzione pubblica definire i criteri per l’istituzione in forma monocratica nonché individuare i casi di istituzione di Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni (commi 2-bis e 2-ter);
· quanto alle attività, l’OIV: i) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sul relativo stato, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; ii) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; iii) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance nonché dell’utilizzo dei premi; iv) propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi; v) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica; vi) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità previsti dal d.lgs. n. 150/2009 (comma 4);
· non può essere composto da dipendenti dell’amministrazione interessata o da soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione (comma 8);
· agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli OIV si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno (comma 11).
Il successivo art. 14-bis disciplina elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV; a tale disposizione è stata data attuazione con il d.m. 2.12.2016 («Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance»).
In tema di OIV occorre altresì menzionare il d.P.R. 9.5.2016, n. 105, recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni».
Quanto all’applicazione delle disposizioni in esame agli enti territoriali, vengono in rilievo:
· l’art. 16, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009 (modificato dal d.lgs. n. 74/2017), che prevede che «Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata»;
· l’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 74/2017, secondo cui regioni ed enti locali adeguano i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 (che, in tema di merito e premi, detta disposizioni analoghe a quelle dell’art. 16) del d.lgs. n. 150/2009, entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 74/2017; «Nelle more del predetto adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; decorso il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente decreto fino all’emanazione della disciplina regionale e locale».
In proposito è appena il caso di ricordare che, pur dichiarando l’incostituzionalità (per violazione del principio di leale collaborazione), tra gli altri, dell’art. 17, comma 1, lett. r) della l. n. 124/2015, la Corte costituzionale ha fatto salve le disposizioni attuative (d.lgs. n. 74/2017), stabilendo che «Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione» (sentenza n. 251 del 25.11.2016, p. 9 del Considerato in diritto).
4.1 Alla luce del principio di autonomia (statutaria e regolamentare) degli enti locali e della circostanza che l’art. 16 del d.lgs. n. 150/2009 sancisce la diretta applicazione agli enti territoriali (sotto il profilo dell’adeguamento ai relativi principi) solo di alcune disposizioni dello stesso decreto tra cui non figura l’art. 14 (relativo all’OIV), la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha affermato che «Costituisce, pertanto, una facoltà e non un obbligo per gli enti comunali l’adeguamento del proprio ordinamento alla previsione contenuta nell’art. 14 del d.Lgs. 150/2009. Qualora l’ente comunale dovesse optare per la scelta di costituire l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), questo dovrà conformarsi ai principi dettati dall’art. 14 cit.. Conseguentemente non possono essere nominati, quali componenti dell’OIV, soggetti legati all’organo di indirizzo politico amministrativo (come i segretari comunali e direttori generali) e le nomine dei componenti devono essere conferite “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza dell’ente comunale» (delib. 325/2011/PAR).
4.2 A conclusioni analoghe è pervenuta la Sezione regionale di controllo per la Basilicata (delib. n. 96/2011/PAR) che – dopo aver richiamato gli obiettivi della riforma (introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l’offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politico delle PA l’accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente; valorizzazione del merito, mediante meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative) – ha sostenuto che:
· «l’aver escluso l’art. 14 dalle disposizioni di diretta applicazione per gli Enti locali senz’altro esclude che gli OO.II.VV. rappresentino, per questi Enti, la soluzione organizzativa obbligata. Resta fermo, ovviamente, che l’eventuale scelta di una siffatta modalità obbliga l’Ente al rispetto di tutte le prescrizioni che regolano l’istituzione e il funzionamento di tale Organismo (C. conti, Sez. controllo Lombardia/325/2011/PAR)»;
· «la scelta di mantenere in vita i Nuclei interni di valutazione, o organismi similari costituiti precedentemente, non esclude ma, anzi, impone, che gli Enti adeguino gli ordinamenti propri e anche i predetti organismi ai principi di misurazione e valutazione delle performance previsti dal D. Lgs. n. 150/1999, artt. 7 e 9, espressamente richiamati dall’art. 16, affinché siano raggiunti e garantiti gli obiettivi di “sistema” che si sono prima illustrati»;
· non vi è dunque l’obbligo, ma solo la facoltà, per i Comuni di costituire un OIV secondo le prescrizioni dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009; tuttavia, «pur non operando detta disposizione in via diretta all’interno degli ordinamenti locali perché non espressamente menzionata dall’art. 16 sopra riportato, vi è comunque per il Comune l’obbligo di adeguare la struttura di valutazione esistente almeno ai principi che regolano il sistema di misurazione e valutazione delle performance, secondo il dettato dell’art. 7, D. Lgs. n. 150/2009. Quanto alla composizione dell’organismo, occorre che sia comunque garantita l’indipendenza e la professionalità di chi è chiamato a farne parte. Non si ritiene, infatti, che dalla diversa struttura organizzativa prescelta, se O.I.V. strutturato ex art. 14 decreto “Brunetta”, ovvero diverso organismo autonomamente organizzato ex art. 147 TUEL, possa farsi derivare un diverso regime di idoneità e incompatibilità, dal momento che identica è la funzione e la finalità che i predetti organismi devono garantire».
5. Il Collegio condivide tali argomentazioni, il cui esito è quello di ritenere che il quadro normativo, pur non imponendo agli territoriali la costituzione di un OIV, rende necessario per i medesimi procedere all’istituzione di un organo, comunque denominato, in grado di attendere ai compiti previsti per lo stesso OIV dal d.lgs. n. 150/2009. Infatti:
· l’adeguamento è riferito ai «principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1» del d.lgs. n. 150/2009; conseguentemente, poiché l’art. 7, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009 dispone che la funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta dagli «Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all’articolo 14», ciò suggerisce di rispettarne, in caso di costituzione di un diverso organo, le caratteristiche di  professionalità e indipendenza al fine di salvaguardare le relative funzioni;
· in tema di controlli interni la disciplina di riferimento per gli enti locali è contenuta nell’art. 147 TUEL («Tipologia dei controlli interni, con cui si apre il Capo III, Titolo IV, Parte prima), in base al quale «Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa» (comma 1) e «Nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , e successive modificazioni» (comma 4); poiché detto articolo non è stato derogato dal d.lgs. n. 150/2009, nell’adeguamento ai principi del d.lgs. 150/2009 sussiste per gli enti locali piena autonomia organizzativa nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni dell’organismo di controllo comunque denominato.
Ciò è in linea con quanto già sostenuto da questa Sezione (delib. n. 75/PAR/2013) che, pronunciandosi su un quesito relativo alla latitudine del divieto di assunzione in caso di mancato rispetto dell’allora patto di stabilità interno, ha chiarito che: i) il divieto non opera con riferimento a un’assunzione obbligatoria quale quella del Segretario provinciale ex art. 97, comma 1, TUEL; ii) la normativa sanzionatoria in questione non osta a che le funzioni di Direttore generale siano attribuite al Segretario, trattandosi di un conferimento di funzioni a unità di personale in servizio presso l’ente e non di una nuova assunzione di un Direttore generale; iii) «ad analoghe conclusioni si giunge con riferimento all’incarico di Presidente del nucleo di valutazione interno (ergo delle performance) il quale è organo necessario in base all’art. 7, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 150/2009, per effetto del rinvio ad esso effettuato dall’art. 16 per quanto concerne le autonomie territoriali. Pertanto, anche in relazione all’incarico di presidenza dell’organismo, come a quello di componente esterno non può applicarsi il divieto di assunzione».
In relazione alla puntualizzazione, contenuta nella richiesta di parere, della nomina del Segretario comunale quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (presumibilmente in ossequio alla preferenza espressa in favore di tale soggetto dall’art. 1, comma 7 della l. 6.11.2012, n. 190), si ritiene opportuno dover esprimere l’avviso sulla difficoltosa conciliabilità della contemporanea intestazione al medesimo segretario, oltre che delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), anche di componente del Nucleo di valutazione (o dell’organo diversamente denominato).
La necessità di una distinzione fra le due figure emerge, infatti, dal comma 8-bis dello stesso art. 1 della l. n. 190/2012, che attribuisce all’OIV il compito di verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, nonché di verificare – in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza – i contenuti della relazione che il RPCT deve trasmettere entro il 15 dicembre di ogni anno allo stesso OIV (e all’organo di indirizzo dell’amministrazione) sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine chiedere allo stesso RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.
Ne consegue che la coincidenza delle due figure (OIV/struttura con funzioni analoghe e RPCT) farebbe venir meno la necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione prevista dal vigente quadro normativo.
Conclusivamente, non può che confermarsi quanto esposto nel richiamato parere della Sezione delib. n. 75/PAR/2013 sulla non operatività del divieto di assunzione per il mancato rispetto del pareggio di bilancio con riferimento alle nomine dei necessari soggetti esterni previsti nel regolamento dell’ente per assicurare l’obbligatoria e valida costituzione dell’organismo, OIV ex art. 14 o altro, chiamato a svolgere le funzioni di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 150/2009.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.
Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 13.11.2019.
 
Il Magistrato relatore Il Presidente
F.to Giovanni Natali F.to Maurizio Stanco
Depositata in segreteria il 14 novembre 2019
Il direttore della segreteria
F.to Salvatore Sabato

Nessun tag inserito.

Torna in alto