02/12/2019 – Requisiti per la pensione – quando è obbligatoria la  cessazione dal servizio

Requisiti per la pensione – quando è obbligatoria la  cessazione dal servizio
 
Premesso che una dipendente dell’Ente scrivente, di 64 anni di età, (donna, nata il 27/07/1955) del Ns. Comune alla data del 31 dicembre 2019 raggiunge una anzianità contributiva pari a 41 anni, 10 mesi e 25 giorni; considerato che l’apertura della finestra mobile per essere collocata a riposo è fissata per il 1° Aprile 2020 e quindi, a tale data la dipendente raggiungerebbe complessivamente 42 anni, 1 mese e 25 giorni di servizio senza comunque avere compiuto i 67 anni di età; Per quanto sopra si chiede di sapere se l’Ente ha l’obbligo di collocare a riposo, d’ufficio al 1 aprile 2020, la dipendente o può/deve attendere la vecchiaia anagrafica (67 anni) semmai la dipendente farebbe richiesta di permanenza sino a 67 anni.
 
a cura di Federico Gavioli
Nel pubblico impiego se il soggetto ha raggiunto i requisiti per la pensione, l’amministrazione è obbligata a farlo cessare dal servizio, se è raggiunta anche l’età ordinamentale, ossia l’età prevista per la cessazione dall’ordinamento a cui appartiene il lavoratore. Nel caso in cui l’età ordinamentale non sia raggiunta, ma siano raggiunti i requisiti per la pensione, la cessazione è invece a discrezione dell’amministrazione.
Le ipotesi di pensionamento “forzato” da parte della pubblica amministrazione sono :
– una rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, rivolta a chi ha raggiunto i parametri previsti dalla riforma Monti-Fornero per la pensione anticipata, senza aver raggiunto il limite d’età ordinamentale;
– due obbligatorie, applicabili verso chi ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, ovvero il diritto alla pensione anticipata, assieme al raggiungimento del limite d’età ordinamentale previsto dai singoli settori d’appartenenza.
La Circ. 19 febbraio 2015, n. 2/2015 del Ministero per la Semplificazione e la P.A. ha chiarito che, anche qualora il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (nel 2019, 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini , e 41 anni e 10 mesi per le donne, grazie al blocco degli adeguamenti alla speranza di vita), può essere collocato a riposo d’ufficio solo al raggiungimento dei 62 anni d’età (parametro previsto dalla Riforma Pensionistica per percepire il trattamento anticipato senza penalizzazioni) (cfr. “Licenziamento per limiti di età, quando il pensionamento forzato?” del 7 Gennaio 2019, di Noemi Secci).

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