tratto da lapostadelsindaco.it

Panino a scuola, la Cassazione dice stop all’autorefezione nelle mense scolastiche

 02/08/2019 Approfondimenti
Gli studenti non possono consumare cibo portato da casa nella mensa e nei locali scolastici. Questo è stato detto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione attraverso la sentenza n.20504 depositata lo scorso 30 luglio.Tale sentenza ha in qualche terminato la lunga diatriba legata al cosiddetto “Panino a scuola”.
I Giudici hanno infatti sostenuto che i genitori degli alunni non possono richiedere che gli istituti scolastici si organizzino diversamente al fine di permettere ad un singolo alunno di mangiare alimenti diversi da quelli che la refezione scolastica mette a disposizione, i togati hanno però ricordato che i genitori o chiunque eserciti la potestà genitoriale può intervenire sulle scelte di gestione del servizio mensa, comprendendo anche i cibi offerti, attraverso la partecipazione all’iter amministrativo che lo riguarda.
Il caso di specie risale al 2014, quando un elevato numero di genitori di studenti di scuole medie ed elementari decise di reclamare alla decisione di alcuni istituti torinesi, la quale constava nel divieto ai ragazzi di mangiare cibo proveniente da casa durante la pausa pranzo.
Comune ed Amministrazione scolastica, sostenevano tale divieto, consigliando ai genitori interessati l’adozione del cosiddetto “tempo breve”, che prevede l’uscita degli alunni durante l’ora di pranzo ed il successivo rientro per le attività pomeridiane scolastiche.
In prima istanza la magistratura confermò la linea del MIUR, del Comune di Torino e dell’Amministrazione scolastica, in Appello però i magistrati accoglievano la richiesta del gruppo di genitori sostenendo che era obbligatorio per le scuole “consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica”, il tutto attraverso un’idonea organizzazione da parte degli istituti. Ciò veniva ribadito in virtù del fatto che l’istruzione “non coincide con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della formazione», che si realizza mediante non solo attività strettamente didattiche, rientrando cioè il “tempo mensa” nel “tempo scuola””.
Dopo quest’ultima dichiarazione, Comune di Torino e MIUR decidono di portare l’attenzione davanti ai Giudici di Cassazione, i quali passavano la palla alle Sezione Unite, anche se la giurisprudenza in passato si era già espressa, favorendo le richieste dei genitori, bocciando di conseguenza il regolamento comunale che impediva l’autorefezione. In questo caso le Sezioni Unite della Cassazione confermano l’obiezione posta da Comune, MIUR ed Amministrazione scolastica sostenendo che il cosiddetto “tempo mensa” è incluso nel tempo scuola, proprio perché “esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui esso è parte” i Giudici continuano sostenendo che il pasto non può considerarsi un momento totalmente casuale tra consumatori di cibo. Il Collegio inoltre ha sostenuto che “non è agevole comprendere come il pasto solitario degli alunni con cibo proprio, in locali destinati nella scuola, possa realizzare gli obiettivi di socializzazione e condivisione”, proprio perché la mensa stessa appartiene al tempo scuola.
Questa decisione della Corte non è infatti in contrasto con il diritto allo studio e al principio della gratuità dell’istruzione, poiché la refezione dipende dalle disponibilità finanziare degli istituti.
L’autorefezione inoltre non può essere definito un diritto soggettivo, in quanto i genitori iscrivendo i loro figli presso gli istituti a tempo pieno, accettano consapevolmente l’offerta formativa e per esteso quella alimentare della mensa, se gli stessi vogliono educare gli studenti anche dal punto di vista alimentare hanno “libertà di scelta educativa”, esercitabile attraverso il “diritto di partecipazione al procedimento amministrativo per influire sulle modalità di gestione del servizio pubblico di mensa, ma non il diritto sostanziale di performarlo secondo le proprie esigenze individuali”.
Articolo di Andrea Bevilacqua

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