02/08/2019 – Il calcolo della superficie ai fini della TARI: la risposta all’interpello rivolto all’Agenzie delle Entrate

Il calcolo della superficie ai fini della TARI: la risposta all’interpello rivolto all’Agenzie delle Entrate

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nella risposta n. 306 del 23 luglio 2019 a un’istanza di interpello l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi ai criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo della Tassa rifiuti (TARI): le modalità per il calcolo della superficie catastale contenute nelle visure catastali, la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, pari all’80 per cento di quella catastale (di cui alla legge di stabilità 2014).
La riduzione all’80% della superficie catastale
Il percorso per addivenire alla riduzione all’80% della superficie catastale non si è completato.
Il comma 645, dell’art. 1L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce che “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647“. Quest’ultimo comma stabilisce che “Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita’ immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’art. 14, comma 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita’ di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita’ immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unita’ immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6L. 27 luglio 2000, n. 212“.
Il comma 647 prevede, quindi:
– che vengano attivate tra Comuni e Agenzia delle Entrate le procedure per l’interscambio dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. Tali disposizioni sono state attuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 29 marzo 2013, pubblicato in pari data nel sito internet dell’Agenzia stessa;
– che vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune.Tali disposizioni non risultano ancora completamente attuate, considerato anche che, in tema di revisione del catasto, non è stata emanata la relativa norma di attuazione della L. 11 marzo 2014, n., 23 e, quindi, non è stato possibile emanare il Provvedimento del Direttore previsto al secondo periodo del comma 645.
Pertanto, all’attualità, per espressa previsione del richiamato comma 645, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (TARI) è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
L’Agenzia ricorda che,quanto alle attività di accertamento della TARI, il successivo comma 646, prevede che: “… il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138“.
Le modalità per il calcolo della superficie catastale contenute nelle visure catastali
L’Agenzia, dopo aver ricordato che la determinazione della superficie catastale totale dell’immobile avviene con l’applicazione delle disposizioni contenute nell’Allegato C al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, si sofferma sulle modalità per il calcolo della superficie catastale contenute nelle visure catastali, anche in riferimento al caso prospettato nell’istanza di interpello.
L’Agenzia spiega che la superficie catastale totale è data dalla sommatoria:
a) della superficie dei “vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali”
b) delle superfici “dei vani vani accessori a servizio indiretto dei vani principali”, “dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare”, ” dell’area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare”. Queste superfici non vengono computate per intero, ma in misura ridotta. In ogni caso queste superfici non possono superare il 50% della superficie dei “vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali”.
L’Agenzia dopo l’inquadramento di carattere generale, passa al caso prospettato. Nel caso esaminato la superficie di cui al p. a) è di 127 mq. Mentre le superfici del p.b) superano il 50% di 127 mq. La superficie catastale totale è, pertanto, pari a mq. 191 (127 + 50% di 127).
L’Agenzia fa presente, infine, che in caso di errori nei dati catastali dei propri immobili, ed in particolare nel calcolo della superficie catastale, può richiederne la correzione presentando apposita una richiesta di rettifica all’Ufficio Provinciale- Territorio competente.

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