Sul sito NTPlus del Sole24ore l’articolo integrale di Arturo Bianco

Un Comune aveva revocato le progressioni orizzontali e altre indennità, avendo ritenuto che fossero state concesse illegittimamente, in particolare perché le progressioni non finanziate integralmente dalla parte stabile del fondo e perché assegnate con criteri automatici e gli altri compensi erano erogati in mancanza dei presupposti che ne legittimassero l’erogazione sulla base delle previsioni dettate dal contratto nazionale. 

Mentre il giudice di primo grado aveva annullato il provvedimento dell’ente sul presupposto che la contrattazione decentrata fosse legittima, per i giudici d’appello le norme dei contratti stipulate nell’ente erano illegittime perché in contrasto con quelle stabilite dalla contrattazione nazionale.

La Corte d’Appello di Bologna n. 427/2020 ribalta completamente le conclusioni del giudice del lavoro di primo grado e si pone in contrasto con le conclusioni cui è di recente pervenuta la Corte dei conti, secondo cui invece la revoca delle progressioni orizzontali, anche se effettuate illegittimamente, non è da considerare oggettivamente possibile.

Secondo il giudice sono illegittime, e pertanto nulle, tutte le norme del contratto decentrate relative al  finanziamento, al numero ed alle procedure delle progressioni economiche, alla produttività erogata a pioggia e in assenza di specifici progetti e/o obiettivi, alle indennità per specifiche responsabilità, assegnate a un numero elevato di dipendenti sulla base del semplice presupposto della categoria di inquadramento e della assegnazione di un incarico di responsabilità di servizio e/o di procedimento, ai compensi relativi ad attività svolte extra ufficio che non sono in alcun modo previsti dal contratto nazionale.

L’articolo 4, comma 3, del Dl 16/2014 contiene una disposizione, di natura speciale, secondo cui non si può dare corso a recuperi nei confronti dei dipendenti per le somme illegittimamente erogate fino a tutto l’anno 2012. Ma per  giurisprudenza del lavoro consolidata, il principio per il quale le posizioni economiche acquisite dai dipendenti non possono essere toccate, non si applica nel caso in cui si siano realizzate sulla base di illegittimità e/o errori. Nel pubblico impiego, vi è anzi un obbligo per gli enti di dare corso al recupero delle somme erroneamente versate ai propri dipendenti. E inoltre, la cosiddetta buona fede del dipendente costituisce un elemento del tutto irrilevante ai fini della maturazione del vincolo al recupero. Infine il decorso del tempo non ha in alcun modo un effetto di sanatoria o di convalida.

SENTENZA CORTE APPELLO BOLOGNA:

 

Nessun tag inserito.

Torna in alto