Sul sito NTPlus del Sole24ore l’articolo integrale di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

l Dipartimento della Funzione Pubblica, con il  parere n. 34653/2020, ribadisce che la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 95/2012 (Spending review). La fruizione del congedo straordinario previsto dall’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non rientra tra le cause derogatorie del divieto di liquidazione delle ferie non fruite.

Ricordano gli autori che il divieto è stato recepito, per il comparto delle Funzioni locali , all’art.28 dell’ultimo CCNL e nella dichiarazione congiunta n. 1 dove viene specificato che all’atto di cessazione del servizio le ferie non fruite non sono monetizzabili salvo i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (come il decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità), circostanza che non ricorre nella fattispecie esaminata dal parere.

 

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