Consigliere comunale: la decadenza dalla carica per assenza alle sedute
Le circostanze di fatto che consentono la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore.
Un Consigliere di un Comune calabrese ha impugnato davanti al TAR la delibera dell’Ente con la quale lo dichiarava decaduto dalla carica, ex art 43 TUEL (oltre che per disposizione Statutaria) per mancata partecipazione alle sedute; con atto successivo si procedeva alla surroga con altro Consigliere.
Il ricorrente, a fronte della motivazione del provvedimento di tardività della documentazione medica prodotta a giustificazione delle singole assenze, di produzione di certificati in copia, considerati generici per patologia ed in due casi posteriori all’assenza, lamentava vizi di violazione di legge e di eccesso di potere (per carenza di istruttoria, contraddittorietà e sviamento e violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza, dell’affidamento e del contraddittorio e proporzionalità).
Il Tar adito (Catanzaro, I Sez.), dopo aver affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, con sentenza del 20 aprile 2018, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti gravati.
E’ stato in linea di principio ribadito che la decadenza dalla carica di Consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore. Dunque, il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.
Secondo i giudici calabresi, più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del Consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo pertanto essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza, ferma restando l’ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze: invero, per quanto riguarda propriamente la giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio comunale, esse possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo.
Ciò premesso il TAR ha osservato che era illegittimo il regolamento comunale applicato nella specie che, nel pretendere la giustificazione anticipata, violava la norma statutaria e costituzionale la quale si “accontenta”, invece, di giustificazioni postume.
Fondato poi è apparso anche il motivo di ricorso (di violazione dell’art 2719 c.c., di difetto di istruttoria e di irragionevolezza) relativo alla illegittimità dell’atto autoritativo nella parte in cui ha ritenuto insufficiente le copie dei certificati medici senza richiedere gli originali: di certo l’Amministrazione comunale, la quale non ha mosso specifiche contestazioni in ordine alle copie, in procedimento sanzionatorio involgente situazione soggettiva tutelata costituzionalmente avrebbe infatti dovuto richiedere il deposito degli originali.
Ma sono state ritenute fondate anche le doglianze di illegittimità per eccesso di potere della decadenza in punto di affermata incertezza, genericità dei certificati medici, due dei quali postumi, atteso che è risultato, nell’istruttoria espletata, che tutti i certificati, emessi da medico di base anche specializzato, riportavano la diagnosi ed il necessario periodo di riposo e ciascuno costituiva atto fidefaciente sino a querela di falso.
Fonte: Massimario G.A.R.I.
Rodolfo Murra
(30 aprile 2018)
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