un commento del collega Angelo Capalbo ripreso da FB

“Dal punto vista della retribuzione, i diritti di segreteria, hanno avuto la funzione di remunerare una particolare ed importante attività per la quale il segretario incorre in responsabilità di carattere speciale e l’effettiva estrinsecazione di tale specifica funzione rogatoria eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. 

Le questioni giuridiche connesse a tali ambiti, se non sono risolte nel rapporto di lavoro, devono essere affrontate esclusivamente dal giudice del lavoro, che, è sempre intervenuto, nel rispetto del principio costituzionale della retribuzione sufficiente dell’art. 36, con la funzione pretoria sostitutiva, escludendo ogni indebita interferenza, in materia, della Corte dei conti, che possa influenzare le scelte di quei “poveri” ragionieri, che vivono nell’ansia dei controlli contabili.”

 

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