tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Vito Antonio Bonanno

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, rispondendo ad una richiesta del comune di Palermo, con la recentissima deliberazione n. 25 del 18 febbraio 2021 ha precisato che è possibile per l’ente locale liberare le risorse accantonate a seguito di perdite registrate nel bilancio di una partecipata allorquando l’assemblea dei soci deliberi, pur in un momento diverso e successivo all’approvazione del bilancio, la copertura  della perdita con l’utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e/o riduzione del capitale sociale; la sezione ha precisato che “la partecipata può deliberare il ripiano in qualunque periodo dell’esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l’operatività dell’ultima parte del 1° comma dell’art. 21 sotto il profilo del riflesso contabile dell’operazione sulla misura degli accantonamenti delle partecipante, che, tuttavia, potrà procedere alla liberazione della quota accantonata solo dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle delibere e la conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse”.

Come noto, l’art. 21 del testo unico sulle società partecipate disciplina i rapporti finanziari tra le amministrazioni pubbliche locali e le società da essi partecipate, riprendendo, con i necessari adattamenti, il contenuto di previsioni introdotte dall’art. 1, commi 551 e segg. della legge n. 147 del 2013 con lo scopo di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, in un’ottica di tutela dell’equilibrio di bilancio dinamico introdotto dalla modifica costituzionale del 2012 che può essere compromesso da una gestione inefficiente del patrimonio azionario pubblico. In tale contesto, l’art. 21 rappresenta un tassello del più complessivo progetto di razionalizzazione e responsabilizzazione dell’ente locale partecipante. Se, infatti, nelle ipotesi di mal funzionamento più gravi gli artt. 20 e 24 del TUSP impongono all’amministrazione la dismissione della società in perdita, diversamente, quando la società partecipata, benchè idonea a superare il test di efficienza di cui all’art. 20, presenti perite di esercizio non immediatamente ripianate, sorgono in capo all’amministrazione pubblica socia precisi obblighi di accantonamento di somme a bilancio, da effettuare nell’anno successivo a quello di esercizio nel quale la perdita viene accertata, ed il cui importo deve essere parametrato al risultato negativo non ripianato secondo specifiche modalità. In questo modo viene creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibile per gli enti proprietari a preventivo; l’accantonamento della somma determina il consolidamento indiretto del risultato negativo della società partecipata nel bilancio della partecipante, con l’effetto di salvaguardare gli equilibri finanziari presenti e futuri dell’ente locale e di responsabilizzarli verso la sana gestione degli organismi partecipati. Tali accantonamenti sono legati alla sorte della società; le risorse accantonate a bilancio, infatti, transitano nel risultato di amministrazione tra le componenti accantonate e rimangono vincolate al fondo, salvo che non si verifichi una delle 3 condizioni previste dal legislatore: a) ripianamento della perdita d’esercizio ad opera della società, sulla base degli strumenti del diritto civile; b) dismissione della partecipazione; c) avvio della procedura di liquidazione della società. In assenza di tali situazioni, le risorse accantonate possono essere utilizzate esclusivamente per ripianare le perdite subite dalla società, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 3.bis dell’art. 21.

Il parere della Corte dei conti qui segnalato evidenzia che le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, comma 3, del d.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi e, quindi, nel caso di specie -afferente la copertura della perdita registrata con una decisione successiva alla delibera di approvazione di bilancio- solo nel momento in cui “ha effettivamente luogo la copertura delle perdite da parte della società. Ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo della modifica del capitale sociale”.  La parte più interessante della deliberazione è, tuttavia, quella in cui la Corte richiama il principio della prudenza nell’interpretazione dell’art. 21 del TUSP che “deve sovraintendere sia al momento dell’accantonamento sia a quello del successivo svincolo delle quote”. In pratica, secondo la Corte, l’obbligo di accantonamento sorge al momento dell’approvazione del bilancio di previsione anche se la perdita societaria risulti a quel momento solo certificata ma non ancora approvata dall’assemblea in sede di bilancio di esercizio; mentre sul versante della liberazione delle somme, l’operazione presuppone l’effettivo ripiano della perdita e l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società, dal quale possa escludersi la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi.

Print Friendly, PDF & Email

Nessun tag inserito.

Torna in alto