tratto da lasettimanagiuridica.it - autore Maurizio Lucca
  1. L’istituto della decadenza. 2. Obbligo di partecipazione. 3. Assenza quale forma di astensione politica. 4. Impedimento e contradittorio. 5. Orientamenti: la certificazione medica
  2. L’istituto della decadenza

Una delle cause di decadenza dalla carica di Consigliere comunale è prevista al comma 4, dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, TUEL), quando si individua nello Statuto la fonte primaria dell’ordinamento locale per stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», mutuando la precedente norma del comma 6 bis, dell’articolo 31 della legge n. 142/1990), e prima ancora l’art. 289 del T.U. del 1915, dove si prevedeva che i Consiglieri che non intervenivano ad un «intera sessione ordinaria senza giustificati motivi» venissero dichiarati decaduti.

La fonte, nella sua essenzialità, pone una facoltà di pronunciare la decadenza correlata alla mancata presenza alle sedute consiliari da parte di un suo componente, dove in assenza di una valida giustificazione si censura la condotta inerte con la “sanzione” della perdita dello status di eletto, rimuovendo una situazione che impedisce al plenum da una parte, di operare nella sua totale collegialità, dall’altra parte, il venir meno di un dovere di partecipazione attiva del Consigliere all’attività d’aula.

L’istituto della decadenza attua un delicato equilibrio tra esigenze di tutela della rappresentatività democratica nelle Amministrazioni locali, di salvaguardia delle minoranze politiche, di ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali, di corretto funzionamento degli organi assembleari e deliberativi, di predilezione nella cura dell’interesse pubblico da parte di chi ricopre incarichi istituzionali, rilevando come primo elemento di valutazione che la presenza in aula assume una funzione proattiva, al di là ovviamente di assicurare il quorum strutturale per la funzionalità dell’organo  [1].

In questo cangiante contesto valoriale e di etica pubblica, intesa come assunzione di consapevole ed eclettica responsabilità, la decadenza dalla carica di Consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente, dovendo sempre garantire il processo partecipativo con il contradditorio delle parti (Consiglio e singolo Consigliere).

Infatti, il carattere sanzionatorio del provvedimento di decadenza destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura (la forma è sostanza), anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze, ovvero come meccanismo di estromissione dalla funzione elettiva ricoperta mediante una “non corretta” modalità interpretativa dell’assenza.

Si comprende, nei termini descritti, che l’istituto della decadenza è posto a presidio di una ordinata e proficua attività dell’organo collegiale e tende a sanzionare il comportamento del consigliere che, una volta eletto, si disinteressi del mandato conferitogli dai cittadini, venendo meno a quel cit. dovere etico di assolvere in modo diligente il proprio mandato, espressione di un principio democratico che governa gli organi di rappresentanza rispetto ad una diversa forma di ordinamento senza investitura diretta (la dittatura).

Associato a questo profilo, l’elettorato passivo trova tutela rafforzata a livello costituzionale (ex art. 51 Cost.) con il carattere di una doverosa giustificazione sulle ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possano comportare decadenza, circostanze fattuali e giustificazioni che devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza, ovvero nella loro genericità e carenza di prova, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza: è indispensabile “rendere conto” della propria condotta a fronte della mancata partecipazione attiva alle sedute del consiglio.

L’approdo logico e sistematico fa sì che l’astensionismo ingiustificato, ovvero l’assenza, di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà connesse al funzionamento dell’organo collegiale cui appartiene ma violando, altresì, l’impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico – amministrativa (e gli esempi non mancano a tutti i livelli del policentrismo ordinamentale)[2].

  1. Obbligo di partecipazione

In effetti, siamo in presenza di un “vincolo” di mandato, dove il ruolo del Consigliere comunale/provinciale, da collegare in via sistematica con l’articolo 78 del TUEL[3], deve proiettarsi ad un dovere di adempiere le proprie funzioni secondo i principi di legalità e di buona amministrazione, parametri cristallizzati nei canoni costituzionali dell’articolo 97 («I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione») e dell’articolo 54 («I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»): una “fedeltà qualificata” a contenuto più ampio e cogente rispetto a quella richiesta ai singoli cittadini, in quanto tale, idonea a fondare precisi obblighi e doveri, specie ove si consideri il fine generale di ogni attività pubblica e dei suoi rappresentanti istituzionali (il c.d. binomio tra democraticità e rappresentanza elettiva)[4].

Si può dedurre alla base della ratio di queste species di decadenza il venir meno di un “dovere” di attivazione (di presenza), espressione diretta del corpo elettorale (con i limiti del “mandato imperativo”), proiettando i compiti del Consigliere comunale non solo in chiave fenomenica (cosa come appare) di appartenenza all’organo (strumentale al suo funzionamento), ma anche più radicalmente nella sua dimensione attiva (utile), di soggetto capace di coinvolgere l’assise con un dibattito e voto consapevole, ovvero nello svolgimento di una serie di attività individuali di carattere propulsivo, conoscitivo e di controllo[5].

  1. Assenza quale forma di astensione politica

Per altri versi, in questa prospettiva di militanza anche l’assenza temporanea dalla seduta può essere assimilata ad una forma di astensione (al voto) o di critica politica (protesta assimilabile ad un dissenso esternato ex ante e non quale causa a posteriore di giustificazione, deve presentare i caratteri della c.d. “ostruzione politica”)[6], motivando la mancata partecipazione con l’intento politico di contrastare chi governa, magari facendo venir meno il numero legale, nell’intento di formare una nuova maggioranza, senza spingersi alla definitiva abdicazione del ruolo rivestito[7].

Siamo in presenza, allora, di un’assenza giustificata da una puntuale azione politica di contrasto non assimilabile ad una condizione soggettiva di inerzia, frutto semmai di una scelta mirata; scelta della durata del tempo strettamente necessario per dimostrare l’incapacità della “controparte” politica.

Allo stesso tempo, può essere considerato un “astensionismo” che viene esercitato in un contesto di dialettica politica tra maggioranza ed opposizione di documentata conflittualità, tanto più se “l’astensionismo” risulta deliberato e preannunciato, in conformità ad una decisione assunta dai gruppi consiliari di appartenenza ed adeguatamente motivata in relazione ad un asserito atteggiamento (ostile) della maggioranza che li ha esclusi dalle scelte amministrative più significative[8], non spingendosi, per ragioni di coerenza sistemica oltre un termine ragionevole (qualche seduta); diversamente, verrebbe compromesso il rapporto eletti/elettori, dato che il ruolo dei primi risulta completamente azzerato[9].

Ne consegue, pertanto, che non potrà ritenersi salvata l’assenza qualora la giustificazione addotta dall’interessato sia relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, sì da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi, ovvero, più in generale, quando dimostrano con ragionevole evidenza un atteggiamento di disinteresse per motivi non collegati ad alcun fatto politico, relegando la posizione assunta su basi inadeguate o superficiali (prive di pregio o di una reale giustificazione), rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo[10].

Tali indicazioni portano a ritenere che la mera protesta politica, dichiarata a posteriori, non è idonea a costituire valida giustificazione delle assenze dalle sedute consiliari, in quanto, a tale scopo, occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione: è legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta dall’interessato è relegata alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce, così da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo[11].

  1. Impedimento e contradittorio

Accanto a questa dimensione di “opposizione politica”, l’assenza reiterata può essere giustificata da un momentaneo impedimento oggettivo[12], ad es. ragioni di salute non sindacabili dal Consiglio[13], il quale potrà essere scrutinato in sede di contestazione (giusto procedimento)[14], non potendo dar corso ad alcun automatismo (serve la comunicazione di avvio del procedimento)[15], dovendo (attività vincolata) istaurare un procedimento volto a consentire al Consiglio di valutare (valutazione di merito), di volta in volta, la fondatezza delle giustificazioni presentate dal Consigliere, anche per assicurare un controllo delle ragioni da parte dei cittadini (onere di trasparenza)[16].

Il verboso richiamo impone una fase interlocutoria con il Consigliere “assenteista”, con la quale si verificano gli elementi/o documenti giustificativi[17], instaurando un dialogo tra Consiglio e l’interessato, una vera e propria attività istruttoria (“fase partecipativa”) sulle prove dell’impedimento reiterato, sulle osservazioni e/o deduzioni presentate per consentire un ineludibile “diritto di difesa”, a fronte di ragioni oggettive, serie, adeguate non emulative[18].

Il giusto “contradditorio” tra l’organo e il suo componente ai fini di una valida pronuncia di decadenza esente da vizi, il cui presupposto regge sulla persistenza di un comportamento ingiustificato di assenza («per mancata partecipazione alle sedute»), presente nella sua formazione in una norma statutaria o (per rinvio mobile) ad una fonte regolamentare interna, osservando che le assenze dalle sedute (ritualmente convocate) deve avere il carattere della continuità, potendo la “consecuzione” delle sedute essere interrotta da una seduta andata deserta, ma alla quale il Consigliere (a verbale) risulta presente[19].

L’assenza dovrà, pertanto, essere giustificata, e generica come ad es. la presenza di un impedimento familiare non documentato, ovvero una giustificazione che si palesa manifestamente astratta dove, in particolare, non vengono rilevati specifici profili ostativi che sono onere cogente da allegare da parte del Consigliere, rilevando che l’adozione di opportune cautele avrebbe consentito al Consigliere assente di organizzare i propri impegni o impieghi per raggiungere in tempo la sede Assembleare al fine di adempiere ai doveri istituzionali connessi all’esercizio della propria funzione.

Nello sfondo della norma l’impronta “etica” di valorizzare e promuovere la “partecipazione attiva” dell’eletto ai lavori della consiliatura, garantendo la completezza del quorum, rafforzando il «diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento», ex art. 79, Permessi e licenze, del TUEL[20], dando spessore giuridico (causa) all’assenza ingiustificata rectius disinteresse[21], quale misura estrema per ristabilire la funzionalità compromessa dell’organo[22].

  1. Orientamenti: la certificazione medica

Ciò posto, la sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 gennaio 2021, n. 573 (estensore Manca)[23], conferma una linea interpretativa che postula un rigore sulle valutazioni delle giustificazioni presentate dal Consigliere assente (di stretta interpretazione)[24], atteso che gli effetti incidono direttamente sull’esercizio di un munus publicum, non potendo utilizzare questo strumento per alterare l’equilibrio della rappresentanza, incidendo con “manovre politiche” il diritto del singolo a rappresentare il popolo, sostituendosi agli impedimenti oggettivi con giudizi arbitrari o di opportunità.

Il caso tratta la decadenza di un Consigliere risultato assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, pur quando tempestivamente era stato prodotto un certificato medico, che presentava quei canoni di oggettività e serietà che la giurisprudenza riconosce come necessari e sufficienti al fine di ritenere scusata l’assenza dai lavori dell’assemblea.

In primo grado veniva accolto il ricorso e annullata la deliberazione di decadenza, donde l’Amministrazione impugnava la sentenza, deducendo l’erroneità della sentenza gravata per non aver valutato correttamente i motivi della decadenza: la produzione di un «certificato medico attestante semplicemente che, a quella data ed all’orario della seduta consiliare, si era sottoposto a visita odontoiatrica: infatti, nulla è stato rappresentato in ordine alla indifferibilità della visita e, pertanto, l’assenza non avrebbe potuto ritenersi adeguatamente giustificata».

In termini elementari, il Consiglio si è sostituito alla valutazione del sanitario nello stabilire la gravità dello stato di salute, potendo “la visita” essere rinviata, mancando nel “certificato medico” un onere motivazionale sull’urgenza improcrastinabile, violando una regola che è insita nel documento: “atto pubblico”, rilasciato da un pubblico ufficiale, rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata, in quanto la diagnosi ivi formulata assume rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria (ossia, sullo stato di “necessità” della visita, con le precisazioni che seguono)[25].

Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, essendo infondato per le seguenti motivazioni:

  • l’assenza del Consigliere nella stessa giornata del Consiglio per una visita odontoiatrica è stata comprovata attraverso la produzione della relativa certificazione rilasciata dal medico presso il quale è stata effettuata la visita (si dimostra il fatto in sé, la c.d. prova);
  • tale “giustificazione certificata” integra i canoni di oggettività e serietà considerati necessari e sufficienti al fine di ritenere scusata l’assenza dai lavori dell’assemblea (per giurisprudenza consolidata);
  • la certificazione assolve la funzione giustificativa dell’assenza, non potendo spingersi oltre nel ritenere che il «consigliere avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di partecipare alla riunione consiliare a causa della indifferibilità della visita medica»;
  • le norme sulla decadenza dalla carica di Consigliere comunale non prevedono che, oltre alla giustificazione dell’assenza, il Consigliere sia onerato della dimostrazione di un impedimento assoluto a presenziare alle sedute del Consiglio, né è ipotizzabile che l’organo sia titolare di un potere di natura discrezionale “libero” (in bianco), ossia in assenza di eventi tipizzati possa ricollegare la decadenza a valutazioni, di volta in volta, ritenute valide;
  • le circostanze che giustificano l’esercizio del potere di decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all’esercizio di un munus publicum e per la possibilità di un uso distorto del potere da parte del Consiglio comunale, per ragioni di scontro politico, ferma restando, occorre aggiungere, la possibilità dello stesso di sindacare i casi in cui le ragioni addotte dal consigliere siano ictu oculi prive di qualsiasi spiegazione logica, ovvero non siano supportate da alcuna documentazione o dimostrazione dei fatti affermati[26].

A questo punto, non va sottaciuto che l’impedimento di salute va comprovato da un certificato rilasciato da un medico convenzionato con la struttura pubblica e il consigliere deve essere iscritto nell’elenco degli assistiti del medico – chirurgo ed odontoiatra che ha rilasciato la certificazione[27], dovendo rammentare che i suoi atti (quelli del medico) hanno rilevanza pubblicistica solo in quanto compiuti alle condizioni e nei modi previsti dalla convenzione medesima, quest’ultima prevede che l’attività convenzionata si svolga unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell’apposito elenco; diverso è invece il caso delle prestazioni sanitarie rese direttamente dalle strutture delle AA.SS.LL. e dalle Aziende Ospedaliere (servizi di pronto soccorso, ricoveri, etc.), le quali non possono discriminare fra gli utenti in ragione del loro status.

In altri termini, non si può considerare rilasciato nell’esercizio di pubbliche funzioni un certificato medico redatto in regime di attività libero – professionale dal medico di medicina generale, i cui atti hanno rilevanza pubblicistica solo se previsti dalla convenzione, per la quale l’attività va svolta unicamente nei confronti degli assistiti iscritti nell’apposito elenco[28], con la conseguenza che il certificato (al di fuori delle cit. ipotesi) non può costituire valida/comprovante documentazione, stante l’inidoneità della certificazione medica non rilasciata da una struttura pubblica[29].

La sez. I Napoli, del T.A.R. Campania, con la sentenza 8 febbraio 2021, n. 826, con riferimento ad una certificazione medica prodotta da un Consigliere ha rilevato la genericità della certificazione prodotta («cure e di 7 (giorni di riposo)») che non ha dato prova, vale a dire la motivazione, che ha spinto il professionista a redigere il documento, né l’effettiva impossibilità di partecipare ai lavori consiliari (con conseguente legittimità della decadenza dalla carica).

A tale proposito, il Tribunale ha evidenziato che il documento si limita ad attestare una patologia senza fornire specifiche prescrizioni terapeutiche, ossia «nulla veniva argomentato in ordine alla effettiva e concreta possibilità per il paziente di raggiungere la sede del Consiglio Comunale per svolgere il proprio incarico istituzionale, eventualmente con l’adozione di particolari cautele od accompagnamenti, né risulta documentato un eventuale rischio di peggioramento delle condizioni di salute».

Le argomentazioni del giudice di prime cure, per rilevare che la certificazione medica, quale causa di giustificazione, deve indicare un effettivo impedimento per la durata della prognosi non potendo escludersi che «decorsa la fase acuta della lombosciatalgia riscontrata due giorni prima della seduta – il ricorrente potesse prendere regolarmente parte ai lavori consiliari, tenuto anche conto della mancata produzione di certificazioni successive che confermino la persistenza della patologia».

L’analisi giuridica approda a concludere che la presentazione di una certificazione medica è documento sufficiente a costituire il «giustificato motivo» dell’assenza a condizioni che siano riportate correttamente le circostanze della temporanea “infermità” (oltre la presenza di una titolarità medica nel rilasciare la certificazione, nei termini descritti)[30] qualora si tratti:

  • di una prestazione sanitaria eseguita, l’urgenza o meno della visita o dell’intervento non può essere scrutinata dal Consiglio;
  • di una malattia che inibisca – per tutto il suo periodo di degenza – l’accesso alla sede comunale, ossia un impedimento che non consenta né di muoversi né di prestare una qualche attività fisica, intesa come presenza consapevole alla seduta, rectius un “riposo assoluto”, rilevando che in periodo “smart” una videoconferenza consentirebbe la presenza da remoto e, dunque, la giustificazione non sarebbe valida qualora questa opzione fosse prevista dalla disciplina interna del Consiglio.

Al termine di questa disamina appare evidente che l’assenza dovrà essere giustificata e l’impedimento dovuto a “motivi di salute” richiede un’attenta analisi delle circostanze invalidanti (pur in presenza di una certificazione medica), osservando che una così penetrante valutazione sulle motivazioni desunte dalla certificazione medica si pongono in palese contrasto con la disciplina sul trattamento dei dati personali (exart. 9 del regolamento UE 679/2016) che, nel “bilanciamento” dei valori sottesi e secondo criteri di proporzionalità, necessiterebbe di una maggior tutela (alias cautela), specie ove tali discussioni si disputassero in seduta pubblica (e in diretta streaming).

[1] Vedi, Una questione di quorum strutturale o funzionale, mauriziolucca.com, 29 ottobre 2020.

[2] T.A.R. Lombardia, Brescia, sentenza n. 638/2011.

[3] Per un approfondimento, si rinvia a CAMARDA – ITALIA, Doveri degli amministratori pubblici, in Il nuovo Testo unico degli enti locali, Milano, 2011, pag. 88.

[4] BARTOLE – BIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, pag. 54.

[5] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 10 aprile 2006, n. 383.

[6] Affinché l’assenza dalle sedute possa assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento ed il significato di protesta che il Consigliere comunale intende annettervi siano in qualche modo esternati al Consiglio o resi pubblici in concomitanza alla estrema manifestazione di dissenso, di cui la diserzione delle sedute costituisce espressione, T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 7, idemCons. Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7761.

[7] Si legge nella sintesi al parere del M.I. del 13 settembre 2012, Decadenza consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del consiglio, che l’astensionismo ingiustificato di un Consigliere comunale costituisce legittima causa di decadenza sul presupposto del disinteresse e della negligenza che l’amministratore mostra nell’adempiere il proprio mandato; affermando, altresì, che rientra nel diritto del Consigliere comunale l’impiego di tutti gli strumenti giuridici offerti dall’ordinamento per opporsi a decisioni non condivise (quali, ad esempio, l’espressione di voto contrario, l’astensione dal voto o l’omessa partecipazione alla seduta anche al fine di impedire il formarsi del quorum strutturale).

[8] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 marzo 2019, n. 1765.

[9] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 24 settembre 2012, n. 1541.

[10] Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 29 maggio 2018, n. 1104.

[11] Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 743/2017.

[12] Le assenze dei consiglieri danno luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l’incarico pubblico elettivo e la mancanza o l’inconferenza della giustificazione devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2019, n. 4047.

[13] Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4859. Per una disamina della casistica, si rinvia CARPINO, Testo Unico degli Enti Locali commentato, Santarcangelo di Romagna, 2020, pagg. 203 ss.

[14] È indispensabile la contestazione atteso che la decadenza «può essere pronunciata solo dopo che la proposta relativa sia stata notificata all’interessato con preavviso di almeno 10 giorni, in guisa da consentire al medesimo di presentare le proprie giustificazioni», VIRGA, Decadenza per mancata partecipazione alle sedute, in Diritto amministrativo, Amministrazione Locale, Milano, 1994, vol. III, pag. 146.

[15] È illegittima la deliberazione del Consiglio comunale con cui si pronuncia la decadenza non preceduta dalla comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7 della legge n. 241/1990, T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 27 febbraio 2006, n. 216, idem T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 settembre 2004, n. 12601.

[16] PALAZZOLO – OLIVERI, Disciplina dei diritti dei consiglieri, in Commento al Testo unico in materia di ordinamento degli Enti Locali, Rimini, 2000, pag. 263.

[17] Non è necessario produrre un’autocertificazione dei motivi di assenza, al contrario, è ragionevole che siano chiesti elementi certi e verificabili sulle cause dell’assenza, per distinguere gli impedimenti effettivi dal semplice disinteresse, sicché risulta piena legittimità dell’obbligo di produrre una giustificazione scritta, che può comprendere l’allegazione di idonea documentazione. Tale forma di giustificazione (ad esempio, l’esibizione di certificati medici) assicura oggettività e verificabilità al motivo di assenza, a garanzia del corretto funzionamento dell’organo collegiale, e consente il controllo da parte della collettività (fermo il divieto di divulgazione di dati sensibili), senza essere particolarmente gravosa o vessatoria nei confronti dell’interessato, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 15 gennaio 2018, n. 31.

[18] La malattia di un minore rientra oggettivamente tra i seri motivi di famiglia che consentono a un Consigliere comunale, madre di una bambina di età inferiore ad un anno, di assentarsi legittimamente da una o più sedute dell’assemblea comunale, ed è del tutto irrilevante la mancata allegazione del certificato medico sullo stato di salute della bambina, non essendo previsto da alcuna norma l’obbligo di certificare la malattia di un infante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 20 dicembre 2018, n. 12422.

[19] T.A.R. Abruzzo, Pescara, 27 luglio 1987, n. 407.

[20] In questo senso, la richiesta preventiva di permessi di lavoro non costituisce affatto autorizzazione, ma ha la sola funzione di comunicare l’assenza in via preventiva, mentre la valida costituzione del titolo giustificativo si perfeziona solo “ex post”, con l’attestazione dell’effettivo esercizio del mandato nei giorni richiesti, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 giugno 2018, n. 1079.

[21] T.A.R. Lazio, Roma, 22 marzo 2017, n. 3786.

[22] Vedi, LUCCA, Decadenza del consigliere assenteista, L’Amministrazione Italiana, 2014, n. 4, dove si osservava, a commento della sentenza del T.A.R. Sardegna, sez. II, 11 luglio 2014, n. 606, che s’intende «sanzionare pesantemente coloro che vengono meno ai propri compiti istituzionali, svolgendo in modo sommario e sporadicamente il proprio mandato, alterando la rappresentanza e impedendo il regolare funzionamento dell’organo… La reiterata assenza alle sedute è un indice individuato dal Legislatore di poca attenzione agli interessi dei cittadini, manifesta concretamente il venir meno di un obbligo di buona amministrazione, contrasta con la funzione pubblica elettiva: va necessariamente censurato, scoraggiando l’assenteismo diffuso e consentendo un rimedio alla situazione di inerzia con la decadenza del consigliere».

[23] La causa di decadenza si riferisce alle conseguenze che la condotta del Consigliere produce, piuttosto che al diritto politico di elettorato passivo di ogni cittadino; ciò comporta che la relativa controversia va incardinata dinanzi al giudice amministrativo che dovrà valutare la legittimità della delibera consiliare di decadenza, Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2019, n. 422.

[24] Le circostanze da cui consegue la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati attentamente, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 marzo 2019, n. 1764, idem Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2017, n. 4433.

[25] Cfr. Cass. penale, sentenza n. 26318/2014 e sez. V, 15 settembre 2015, n. 44874, ove si rimarca che il certificato medico attesta fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (ex art. 2700 c.c.), con le relative responsabilità (ad es. ex art. 476 c.p.).

[26] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2017, n. 743.

[27] È noto il diritto di libera scelta del medico può essere esercitato all’interno dell’intero ambito di ciascuna Azienda Sanitaria, senza che questa possa imporre indebite restrizioni di tipo territoriale, Cons. Stato, sez. II, 23 febbraio 2021, n. 1555.

[28] Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 4933/2016 e n. 2408/2015.

[29] T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, sentenza n. 536/2021.

[30] Il certificato medico rilasciato dal centro specialistico privato (peraltro datato in un giorno di chiusura della struttura), non può in ogni caso costituire valida/comprovante documentazione, stante l’inidoneità della certificazione medica non rilasciata da una struttura pubblica, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 26 gennaio 2021, n. 536.

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