Dopo trenta anni di “riforme” della pubblica amministrazione ispirate al New Public Management e all’imprenditorialità “aglio e ojo”, tutte inesorabilmente fallite, ancora i giornali ospitano gli alfieri di questa idea stantia, avariata e inefficace.
E’ il caso del Corriere della sera del 31.1.2021, che dà spazio ad uno dei principali co-autori dell’allora Ministro Brunetta nella formulazione di una tra le più inefficaci e controproducenti riforme della PA, omonima dell’allora inquilino di Palazzo Vidoni.
Si tratta di Giovani Valotti, pronto a ripetere, come un disco rotto, una formula totalmente vuota, come si fosse ancora all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso: “In effetti, c’è un termine che suona strano, quando applicato alla politica e alle istituzioni. Questo termine è imprenditorialità. Eppure proprio di questo abbiamo bisogno. L’imprenditore, quello bravo, si assume il rischio e la responsabilità, è diverso dagli altri perchè sa spiegare e convincere, non attende che tutti i pezzi del mosaico siano al loro posto, prima fa e poi ricompone, ha ottimismo, a volte un filo di incoscienza, ma trasmette entusiasmo e voglia di fare“.
Oggettivamente, cadono le braccia.
Sarebbe interessante chiedere al Valotti se pensa di poter, dunque, gestire, solo per fare qualche esempio:
- un’espropriazione, col sorriso e l’ottimismo, spiegando e coinvolgendo e, soprattutto, prima acquisendo forzosamente il bene e poi “ricomporre”. Assumendosi la “responsabilità”, che poi, oltre alla propria personale, sarebbe quella di un danno civile aggiunto ad un danno erariale e ad un contenzioso infinto. Chissà quanti sorrisi ed entusiasmi, poi, esprimeranno vogliosi e baldanzosi quelli che dovranno gestire, dopo chi con mentalità “imprenditoriale” abbia avviato un’espropriazione senza attendere i pezzi del mosaico, dovendo affrontare anche le pastoie di norme già difficili da comprendere agli esperti, ma evidentemente del tutto ignote ai propugnatori della caricatura dell’imprenditorialità nella PA(1);
- l’organizzazione di una manifestazione di piazza per vedere una finale di Champions, col sorriso e l’ottimismo, spiegando e coinvolgendo, e soprattutto, organizzandola in modo molto imprenditorialmente veloce, senza un piano formalizzato di evacuazione(2). Chiedere, per capire, al sindaco di Torino;
- la programmazione delle assunzioni, col sorriso e l’ottimismo, spiegando e coinvolgendo e, soprattutto, assumendo prima ancora di sapere se sono disponibili le necessarie risorse. Sempre che si riesca a comprendere come calcolare quelle risorse(3);
- la gestione della contabilità pubblica, per sua stessa natura tale da indurre a sorriso ed ottimismo, spiegando e coinvolgendo. E’ certamente e sicuramente molto imprenditoriale spendere senza aver prima impegnato la spesa, imputandola nelle annualità di competenza grazie al chiarissimo principio della “contabilità potenziata”, senza sottoscrivere un contratto e rinviando tutto a dopo. Tanto, basta ricomporre, no?(4)
Potremmo continuare, pensando a quanto siano utili per affidare un appalto, redigere un piano triennale della prevenzione della corruzione, inviare le cartelle esattoriali, erogare la cassa integrazione, attivare i miliardi di accorgimenti previsti dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali, emettere ordinanze ingiunzione per le sanzioni amministrative e così via l’ottimismo, lo spiegare, il convincere. E, soprattutto, l’agire prima e ricomporre poi. Secondo l’esempio molto imprenditoriale dell’allora commissario all’Expo che per l’appalto della piattaforma prima aggiudicò fuori termine e poi “ricompose” retrodatando il provvedimento. Un atto molto imprenditoriale, che però si chiama falso in atto pubblico. Ecco, forse l’imprenditorialità ai quattro formaggi altro non è che il confidare nella prescrizione…
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(1) Sarebbe interessante capire cosa ne pensa la scuola di pensiero del Valotti dell’applicazione dell’articolo 42-bis, del dPR 327/2001, un esempio di “ottimismo” e di facilità di “ricomposizione”:
“Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo né dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
(2) Sarebbe interessante capire cosa ne pensa la scuola di pensiero del Valotti dell’applicazione delle norme per l’organizzazione di spettacoli pubblici, un esempio di “ottimismo” e di facilità di “ricomposizione”: https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/ARCHIVIATI/Attivita_soggette_aut_pol_amm.html.
(3) Sarebbe interessante capire cosa ne pensa la scuola di pensiero del Valotti dell’applicazione delle norme per la determinazione delle facoltà finanziarie per assumere, un esempio di “ottimismo” e di facilità di “ricomposizione”:
“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita’ di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita’ stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche’ un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unita’ possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unita’ in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita’ di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e’ adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche’ delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018“. Tutto chiaro ed imprenditorialmente gestibile, no?
(4) Sarebbe interessante capire cosa ne pensa la scuola di pensiero del Valotti dell’applicazione delle norme sulla contabilità finanziaria negli enti locali, chiarissime e brevissime come i principi contabili che le descrivono, un esempio di “ottimismo” e di facilità di “ricomposizione”. Per altro, come è noto, attivare un ordine di spesa senza aver prima impegnato le somme secondo le semplicissime e stringate regole contabili, non comporta alcun problema di carattere finanziario, nessuna necessità di intervenire per rimediare al debito fuori bilancio, nessuna questione sull’estromissione della responsabilità dell’ente e del coinvolgimento del patrimonio dell’amministratore o funzionario che ha agito senza rispettare le regole contabili, nessun intervento della Corte dei conti.
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