23/09/2016 – Corte dei conti ancora «contro» i giudici ordinari: diritti di rogito solo ai segretari di fascia C

Corte dei conti ancora «contro» i giudici ordinari: diritti di rogito solo ai segretari di fascia C

di Gianluca Bertagna

 

La possibilità di erogare i diritti di rogito ai segretari comunali rimane al centro del dibattito interpretativo. La modifica normativa introdotta dall’articolo 10 del decreto legge 90/2014 ha creato non pochi problemi operativi e le analisi che si sono succedute sulla questione non hanno di certo aiutato a sbrogliare la matassa. Basti pensare che si è creato un fronte opposto tra Corte dei conti e giudice ordinario. Chi ha ragione?

Il quadro di riferimento 

Va detto fin da subito che la norma in esame non brilla certo per chiarezza ed efficacia prevedendo in sintesi la possibilità di erogare i diritti di rogito «negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale». Venendo alle disposizioni contrattuali i segretari di fascia B sono equiparati a quelli di fascia A (e quindi ai dirigenti) quanto a stipendio tabellare e indennità di posizione, mentre i segretari comunali di fascia C percepiscono stipendio e indennità di importo ridotto. A questo punto il dibattito principale sui diritti di segreteria si è concentrato sulla seguente domanda: è possibile la liquidazione di tali compensi ai segretari collocati nelle fasce professionali A e B che prestano servizio e rogano contratti nell’interesse di enti locali sprovvisti di personale di qualifica dirigenziale?

I precedenti giurisprudenziali 

Se prendiamo ciò che ha affermato la Corte dei conti non possiamo non partire da quanto affermato dalla Sezione autonomie dopo che le sezioni regionali hanno avuto pareri contrastanti. Nella deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIGi giudici hanno infatti ritenuto che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, vietando di fatto ogni erogazione ai segretari di fascia A e B a prescindere dall’ente in cui prestano servizio. Successivamente, è intervenuta sulla questione anche la Corte costituzionale esaminando il caso di una legge regionale Trentino Alto Adige, ma sembra davvero difficile che la sentenza n. 75 del 23 febbraio 2016 possa essere utilizzata come parametro di riferimento per la questione in esame relativa agli enti locali soggetti al coordinamento statale della finanza pubblica.

Il tassello chiave, che esce quindi dal contesto interpretativo e si sposta nell’ambito del giudizio, è quello contenuto nella sentenza 18 maggio 2016 del Tribunale di Milanoin funzione di giudice del lavoro. La lettura della norma che viene data è quella che indica che i diritti di rogito vanno erogati sicuramente ai segretari che non hanno qualifica dirigenziale (fascia C), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.

L’ultima pronuncia della Corte dei conti 

Dopo questa sentenza la Corte dei conti ha avuto modo di esprimersi nuovamente. Con la recentissima deliberazione n. 74/2016, la sezione Emilia Romagna, rimane convinta di quanto affermato dalla Sezione autonomie nella deliberazione n. 21/2015: i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C. A questo punto: che fare?

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