L’articolo 3 del Decreto Infrastrutture 2025 (D.L. 73/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025) ha dettato nuovi criteri per la definizione del normale affollamento e dell’affollamento significativo ai fini della individuazione delle classi d’uso:
- degli uffici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
Per questi edifici – in via transitoria fino al 30 giugno 2026 – per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’O.P.C.M. 3274/2003 ai fini della individuazione delle classi d’uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso degli uffici pubblici, qualora sia rilevante l’indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle NTC 2018:
- per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5;
- per «affollamento significativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
In via di prima applicazione, l’indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell’edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell’immobile stesso, è determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell’Allegato A al decreto.
L’affollamento di un edificio destinato anche parzialmente a ufficio pubblico, eventualmente aperto al pubblico, può essere quantificato secondo un criterio che considera il numero medio di persone in esso presenti contemporaneamente, in un prefissato periodo di tempo, in relazione ad alcune caratteristiche geometriche dell’edificio stesso (superficie e numero di piani) secondo la procedura di seguito descritta.
Si definisce un Indice di Affollamento (IA) ottenuto moltiplicando tra loro due fattori:
- Indice di Utenza (IU), dato dal prodotto di due parametri ricavati da dati quantitativi: Periodo di Utilizzazione (PU) e Densità di Utenza (DU);
- Indice di Piano (IP) che tiene conto del numero di piani dell’edificio.
L’Indice di Utenza (IU) è introdotto per tenere conto del numero di persone mediamente presenti contemporaneamente nell’edificio nell’arco di un intero anno; esso dipende da:
- Periodo di Utilizzazione (PU) valutato come rapporto tra il numero di ore di utilizzo in un anno (nua) dell’edificio ed il numero totale di ore in un anno;
- Densità di Utenza (DU) calcolata come rapporto tra il numero di persone che contemporaneamente utilizzano l’edificio (np) e la superficie calpestabile totale (Scl) dell’edificio, misurata in centinaia di metri quadrati
La superficie calpestabile totale è calcolata come superficie utile più la superficie accessoria accessibile alle persone (ad esempio, superficie di scale, superficie di ballatoi, etc.).
Infine, l’Indice di Piano (IP) è introdotto per tenere conto del fatto che, a parità di superficie calpestabile totale, un edificio su più piani può determinare maggiori perdite di vite umane, rispetto ad un edificio a un solo piano.
L’allegato A al D.L. 73/2025 (qui disponibile per il download gratuito) riporta anche alcuni esempi applicativi per il calcolo dell’Indice di Affollamento per:
- ufficio aperto al pubblico in un edificio ad un piano;
- ufficio non aperto al pubblico;
- ufficio aperto al pubblico al piano terra e civile abitazione dal 1° al 9° piano;
- magazzino al piano terra, ufficio aperto al pubblico al 1°piano e civile abitazione dal 2° al 9° piano.
Tali criteri vanno adottati fino al 30 giugno 2026 nelle more dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni (legge 1086/1971, legge 64/1974, D.P.R. 380/2001).
Nessun tag inserito.