Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 6 Marzo, 2026
 
Categoria 06 Deliberazioni Comunali e Provinciali
 
Sintesi/Massima

Le deliberazioni, a mezzo delle quali il consiglio effettua un apprezzamento delle qualità della persona oggetto delle stesse, devono essere adottate a scrutinio segreto, per lasciare a ciascun consigliere la più ampia libertà di giudizio.

Testo

(Parere n.34220 del 12.11.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale è stato chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla modalità di voto che il consiglio comunale di … deve adottare per l’esame della mozione recante “Richiesta di dimissioni del Presidente della Fondazione … e indirizzi al Sindaco per l’eventuale revoca ai sensi dello statuto”. In particolare, un consigliere di minoranza ha chiesto che la votazione relativa a tale mozione sia tenuta in modalità segreta, anche in considerazione dell’art.64, comma 3, del regolamento sul funzionamento del consiglio, ai sensi del quale è previsto che “le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone”. Si osserva che lo statuto dell’ente all’articolo 9 rubricato “sedute consiliari” dispone che “Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche; eccezionalmente, nei casi previsti dal regolamento, il consiglio comunale procede in seduta segreta”. Il regolamento sul funzionamento del consiglio, relativamente alla disciplina delle sedute segrete, dispone all’articolo 47 che in situazioni particolari, il presidente del consiglio comunale, sentiti i capigruppo, può decidere di procedere in seduta segreta. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza e, comunque, anche durante la discussione di un argomento in seduta pubblica, se sono introdotte questioni che richiedono di passare in seduta segreta, il presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione ed il consiglio, su proposta motivata di tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il legislatore statale dispone all’art.38, comma 7, del d.lgs. n.267/2000 che le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento che deve dettare delle disposizioni a tali fini. È stabilito un principio generale di pubblicità delle sedute consiliari, nel rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, che può essere derogato dai regolamenti comunali qualora vi siano motivi eccezionali connessi ad esempio, come nel caso in esame a questioni da valutare concernenti singole persone e vi sia al contempo un’effettiva esigenza di riservatezza. Nel caso sottoposto a quest’ufficio la modalità segreta riguarderebbe la sola votazione di un argomento e non l’intera seduta. La giurisprudenza formatasi sulle votazioni in forma segreta si ispira al principio che le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio effettua un apprezzamento delle qualità della persona oggetto delle stesse, devono essere adottate a scrutinio segreto, per lasciare a ciascun consigliere la più ampia libertà di giudizio. Si evidenzia che la segretezza del voto non è ritenuta necessaria quando la deliberazione, pur riguardando persone determinate, sia del tutto vincolata dall’accertamento di fatti ed elementi obiettivi (cfr. Cons. Stato-sez.V, 2 aprile 2002, n.1795). Si osserva che il regolamento del consiglio del comune di … disciplina l’ipotesi concernente la votazione in forma segreta; pertanto, è il consiglio comunale che deve valutare se per il caso specifico si possa derogare al principio ordinario della seduta pubblica e del voto palese e scegliere la modalità del voto segreto quando particolari circostanze lo richiedano.

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