Tratto da: Sentenzeappalti

Consiglio di Stato, Sez. V, 16.07.2026 n. 5748

6. Ai sensi dell’art. 96 comma 14 d. lgs. n. 36/23: “l’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98”.
7. Discende pertanto da tale previsione normativa che la violazione degli obblighi dichiarativi non rileva in termini generali, ma unicamente in relazione ai quei fatti e circostanze “che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95”.
Rileva in particolare la previsione di cui all’art. 98 comma 3 lett. b) Codice, secondo cui l’illecito professionale si può desumere dalla: “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”.

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