Atto amministrativo – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – Omissione – Annullabilità – Condizioni
La violazione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 non è causa di annullabilità, secondo il paradigma di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della medesima legge, allorquando venga in considerazione un provvedimento vincolato, da cui consegue che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L’esclusione introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. i), l. n. 120 del 2020 riguarda infatti soltanto i provvedimenti discrezionali. (1).
(1) Conformi: C.g.a., sez. giur., 22 novembre 2022, n. 1197.
Consiglio di Stato, sezione VII, 28 aprile 2026, n. 3315 – Pres. Contessa, Est. Tecchia

