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Vincoli spesa di personale: restano ferme le eccezioni per garantire l’esercizio delle funzioni di Polizia locale, istruzione e sociale

 

24 Dec, 2014 by Redazione

Nella Delibera n. 221 del 4 dicembre 2014, della Corte dei conti Lazio, un Sindaco ha formulato richiesta di parere in materia di applicabilità del limite del 50% dettato dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, qualora l’Ente intenda procedere ad assunzioni ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/00. La Sezione ritiene condivisibile il prevalente orientamento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo cui il vincolo di spesa imposto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 è applicabile anche a tutti gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del Tuel, pur differenziandosi quelli conferiti nell’ambito della dotazione organica ex comma 1 da quelli conferibili extra organico ai sensi del comma 2. Anche la Sezione Autonomie ha avallato tale prospettazione nella Deliberazione n. 12/12, facendo una eccezione soltanto per gli incarichi a tempo determinato di natura dirigenziale che erano stati all’epoca ritenuti sottratti al rispetto della disciplina vincolistica in quanto era ancora vigente, al tempo della pronuncia, l’abrogato art.19, comma 6-quater, del Dlgs. n. 165/01, deroga che non ha più ragion d’essere a legislazione vigente. Per completezza la Sezione osserva che la riforma, sopravvenuta alla stessa richiesta di parere, contenuta nel comma 4-bis, inserito nell’art. 11 del Dl. n. 90/14 dalla Legge di conversione n. 114/14, ha, inoltre, aggiunto, all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, il seguente periodo “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”, fermo comunque il rispetto del limite massimo del 100% della spesa di personale sostenuta per le stesse finalità nel 2009. In ragione di tale modifica normativa la Sezione non ha dubbi ermeneutici in relazione all’applicabilità del vincolo previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 a tutte le ipotesi che non possono essere ricomprese nella deroga dettata per gli Enti virtuosi (indipendentemente dal fatto che siano soggetti o meno al Patto di stabilità), in quanto ogni diversa conclusione verrebbe di fatto a vanificare la ratio e il disposto della nuova disposizione derogatoria. Tuttavia, ove le assunzioni a tempo determinato da effettuarsi ex art. 110, comma 1, del Tuel siano “strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”, la Sezione ricorda che restano ferme, anche successivamente alla novella di cui al Dl. n. 90/14, le eccezioni previste dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, quale inserito dall’art. 4-ter, comma 10, del Dl. n. 16/12, convertito dalla Legge n. 44/12, purché nel rispetto del limite della spesa massima complessiva sostenuta per le stesse finalità nel 2009.

 

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