Tratto da: ildirittoamministrativo.it
Autore: Bruno Taverniti*
Abstract
L’articolo propone una rilettura sistematica della colpa grave del RUP negli appalti di lavori alla luce dei principi di risultato e fiducia introdotti dal D.Lgs. n. 36/2023. Superando un approccio meramente descrittivo, lo scritto prospetta un canone metodologico di accertamento della negligenza inescusabile articolato su tre livelli sequenziali: complessità del quadro normativo, qualità dell’istruttoria e scostamento dallo standard di esigibilità professionale. Si teorizza, inoltre, una tripartizione delle fattispecie di responsabilità per mappare il perimetro di protezione derivante dalla fiducia. Viene delineata un’area di insindacabilità del merito gestionale per le scelte discrezionali orientate al risultato, da valutarsi rigorosamente ex ante al fine di neutralizzare il pregiudizio cognitivo del “senno di poi” (hindsight bias). L’analisi di recenti orientamenti giurisprudenziali e delibere di controllo conferma che la nuova “legalità di risultato” non costituisce un’esimente per la violazione temeraria delle regole di perizia, ma impone un sindacato incentrato sulla ragionevolezza tecnica della scelta.
SOMMARIO: 1. Il nuovo paradigma dei principi nel D.Lgs. n. 36/2023. – 1.1. Dalla legalità dell’atto alla legalità di risultato: l’inquadramento sistematico. – 1.2. Il principio della fiducia e la tutela della discrezionalità tecnica. – 2. La responsabilità contabile del RUP tra innovazione e continuità. – 2.1. La nozione di colpa grave alla luce della fiducia: lo standard di esigibilità professionale. – 2.2. La tripartizione delle fattispecie e la distinzione tra controllo e giurisdizione. – 3. L’appalto di lavori: profili critici e gestione del rischio. – 3.1. Semplificazione procedurale e vaglio di ragionevolezza tecnica. – 3.2. La discontinuità rispetto al previgente regime: dal controllo dell’atto al controllo di valore. – 4. La ragionevolezza tecnica come clausola generale.
- Il nuovo paradigma dei principi nel D.Lgs. n. 36/2023
1.1 Dalla legalità dell’atto alla legalità di risultato: l’inquadramento sistematico
L’assetto del D.Lgs. n. 36/2023 impone una transizione dogmatica: il passaggio dalla legalità dell’atto alla legalità di risultato. È stato autorevolmente sostenuto che i principi di risultato e fiducia non riducano l’area della colpa grave, ma ne spostino piuttosto il baricentro dalla violazione formale alla ragionevolezza tecnico-gestionale[1]. Tale mutamento è stato ricollegato al solido fondamento offerto dall’art. 97 Cost., laddove il buon andamento non coinciderebbe più con la mera regolarità della procedura, ma si identificherebbe con l’effettivo conseguimento dell’interesse pubblico primario.
Tale lettura non appare, peraltro, priva di tensioni teoriche. Autorevole dottrina – muovendo dalla tradizione gianniniana e dal principio di legalità sostanziale – ha evidenziato come l’art. 97 Cost. tuteli in via primaria la regolarità formale dell’azione amministrativa, mettendo in guardia dal rischio che una sua reinterpretazione in chiave teleologica possa aprire spazi di discrezionalità difficilmente sindacabili[2]. La tesi qui sostenuta non ignora questo rischio: si ritiene, tuttavia, che il fondamento della «legalità di risultato» non risieda in una lettura alternativa dell’art. 97 Cost., bensì nel necessario coordinamento tra tale disposizione e il principio di buona amministrazione sancito dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che impone all’azione pubblica di essere efficace oltre che regolare[3].
Si deve tuttavia dar conto di un dibattito scientifico mai sopito circa la reale portata precettiva di tale «positivizzazione». Parte della dottrina, richiamando la lezione classica sul principio di legalità come limite al potere, ha espresso un motivato scetticismo, intravedendo nel principio del risultato una «formula linguistica» dal valore prevalentemente ornamentale o politico-assiologico, inidonea ad alterare i parametri consolidati del sindacato di legittimità[4]. Secondo tale orientamento, la finalizzazione dell’azione amministrativa all’esito concreto non potrebbe mai giustificare un «baratto» con la legalità formale, che resta il presidio ineludibile contro l’arbitrio e a tutela delle garanzie partecipative. In questa prospettiva, l’art. 97 Cost. rimarrebbe ancorato a una concezione della legalità intesa come rigoroso ossequio alla fattispecie normativa, rispetto alla quale il «risultato» coinciderebbe, in ultima analisi, con la figura già nota dell’interesse pubblico concreto[5].
Nondimeno, la scelta operata dal legislatore del 2023 sembra superare tale dicotomia sul piano del diritto positivo: il risultato non è concepito in opposizione alla regola, ma come la sua stessa ratio ispiratrice. La concorrenza e la trasparenza sono state espressamente qualificate come strumenti funzionali al conseguimento dell’obiettivo pubblico[6]. Occorre peraltro precisare che tale impostazione non postula una forma di responsabilità oggettiva configurata sul mero insuccesso dell’operazione, ma delinea un canone di doverosità dell’agire. L’appalto di lavori costituisce il laboratorio paradigmatico di questa evoluzione: in tale settore, l’impatto infrastrutturale e l’elevato rischio tecnico rendono la «legalità di risultato» un imperativo che impone di privilegiare la sostanza dell’azione rispetto al mero formalismo procedimentale.
1.2 Il principio della fiducia e la tutela della discrezionalità tecnica
L’art. 2 del Codice codifica il principio della fiducia quale precondizione per un’amministrazione moderna. La norma mira a proteggere l’autonomia decisionale del funzionario pubblico da letture patologicamente restrittive della responsabilità erariale, ponendosi in linea con i canoni di parità di trattamento, proporzionalità e correttezza sanciti dal diritto dell’Unione Europea. Tali principi trovano un ancoraggio testuale negli artt. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE: disposizioni che, rispettivamente, codificano il principio di non discriminazione quale architrave dell’evidenza pubblica e subordinano l’esclusione dei concorrenti a criteri strettamente proporzionati all’obiettivo perseguito[7]. È stato acutamente rilevato come la tutela dell’affidamento e il canone di buona fede permeino l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, ponendosi a fondamento di un rapporto collaborativo tra stazione appaltante e operatori economici[8].
La codificazione della fiducia impone di superare definitivamente la «logica del sospetto», valorizzando l’iniziativa e l’auto-responsabilità del dipendente pubblico[9]. In questa prospettiva, la responsabilità amministrativa deve arrestarsi di fronte alla scelta ragionevole compiuta ex ante, impedendo che il giudizio contabile trasmodi in un sindacato di opportunità gestionali[10].
Si è inoltre osservato che le regole di validità dell’atto devono necessariamente coordinarsi con le regole di responsabilità. Il RUP che opera con perizia e buona fede deve essere esonerato da timori di «burocrazia difensiva», poiché l’efficienza dell’azione è essa stessa un valore tutelato[11]. Lo schermo della fiducia limita così la colpa grave alle sole ipotesi di deviazione temeraria dal modello tecnico-professionale. Tale insindacabilità, tuttavia, resta circoscritta all’apprezzamento di merito e opportunità, ferma restando la piena verificabilità della logicità del percorso istruttorio e della coerenza della scelta rispetto al risultato prefissato.
2. La responsabilità contabile del RUP tra innovazione e continuità
2.1 La nozione di colpa grave alla luce della fiducia: lo standard di esigibilità professionale
L’accertamento della colpa grave, nell’attuale vigenza del Codice, richiede l’adozione di uno standard valutativo capace di distinguere l’errore scusabile dalla negligenza temeraria. In questa prospettiva, potrebbe apparire opportuno l’impiego di un canone di perimetrazione normativa strutturato su tre livelli sequenziali[12].
Il primo livello potrebbe riguardare l’analisi della complessità normativa e tecnica del contesto operativo. In presenza di regole nuove o di contrasti interpretativi, l’area della scusabilità dovrebbe necessariamente espandersi, venendo meno il requisito dell’inescusabilità della condotta. Tale approccio apparirebbe coerente con la tendenza legislativa di contrazione della colpa grave già avviata dalle riforme dell’art. 1, l. n. 20/1994, volte a perimetrare la responsabilità risarcitoria entro confini di assoluta eccezionalità[13].
Il secondo livello potrebbe focalizzarsi sulla qualità dell’istruttoria: la colpa grave dovrebbe essere esclusa laddove il funzionario abbia documentato con adeguatezza le ragioni che hanno motivato l’agire amministrativo, orientandole al conseguimento dell’interesse pubblico primario[14].
Il terzo livello, infine, potrebbe sostanziarsi nella valutazione dello scostamento della condotta concretamente tenuta rispetto al paradigma del «RUP ragionevole». Si deve precisare che tale parametro non costituirebbe una mera trasposizione pubblicistica del bonus pater familias civilistico, bensì identificherebbe uno standard di esigibilità professionale che trova il suo addentellato normativo nell’art. 2, comma 3, del Codice, laddove la colpa grave è ancorata alle «specifiche competenze» e al «caso concreto». In questa ottica, il «RUP ragionevole» si delineerebbe come un parametro composito, elaborato a partire da elementi convergenti: (i) il livello di qualificazione professionale esigibile in relazione alla tipologia di appalto; (ii) la prassi operativa consolidata presso stazioni appaltanti analoghe; (iii) le indicazioni metodologiche delle autorità di settore. Ne deriva che il «RUP ragionevole» non sarebbe il funzionario infallibile, ma il professionista che, in condizioni di incertezza, dota l’azione degli strumenti istruttori adeguati[15].
L’applicazione di tale canone metodologico potrebbe tradursi in un onere argomentativo analitico per l’organo giudicante. Nella ricostruzione della colpa grave, l’autorità giudicante non potrebbe limitarsi a una «lettura atomistica» dell’adempimento omesso, dovendo piuttosto motivare le ragioni per cui il contesto operativo e normativo non renda l’errore scusabile. Sotto il profilo processuale, le conseguenze di una motivazione che ometta di confrontarsi con i tre livelli del modello di accertamento proposto non risulterebbero meramente formali: una sentenza di condanna che si limitasse a registrare la sola violazione normativa, senza argomentare sulla scusabilità della condotta, potrebbe esporre la pronuncia a censura in sede di appello per vizio di motivazione[16]. In termini sistematici, l’onere motivazionale qui teorizzato realizzerebbe un controllo di ragionevolezza endoprocessuale, laddove il giudice sarebbe tenuto a verificare non solo la sussistenza della violazione, ma anche le ragioni per cui essa, nel contesto specifico, non sarebbe potuta essere evitata da un professionista dotato delle medesime informazioni disponibili ex ante.
2.2 La tripartizione delle fattispecie e la distinzione tra controllo e giurisdizione
L’adozione del canone di esigibilità professionale precedentemente illustrato consente di mappare gli effetti del principio di fiducia attraverso una tripartizione delle fattispecie di responsabilità amministrativa. Tale scomposizione non è meramente descrittiva, ma riflette l’intensità della tutela accordata all’agire del RUP in ragione della qualità dell’istruttoria e del contesto operativo.
La prima area coincide con il perimetro di protezione sotteso alla fiducia: essa abbraccia le determinazioni discrezionali tecnicamente opinabili, purché sorrette da una motivazione congrua. In questo ambito trova piena espansione l’insindacabilità del merito gestionale, intesa quale preclusione per il giudice contabile di sovrapporre una valutazione postuma di opportunità alle scelte operate ex ante dall’amministrazione.
La seconda è definibile come «area neutra», relativa a violazioni formali o ritardi privi di effetti invalidanti o preclusivi sulla corretta esecuzione del contratto. È stato rilevato che l’inosservanza di termini procedimentali, aventi natura ordinatoria e funzione acceleratoria, non sia idonea, di per sé, a integrare profili di responsabilità erariale qualora non residuino pregiudizi concreti per l’ente. In tal senso, la giurisprudenza di controllo ha chiarito che il superamento di tali termini non produce effetti decadenziali rispetto all’adozione dell’atto, separando nettamente il piano della mera regolarità formale da quello dell’efficacia. Da tale inosservanza, pertanto, non scaturisce una responsabilità presunta: la condotta tardiva del dirigente può fondare un addebito gestionale soltanto qualora si accerti una negligenza macroscopica nel rispetto del cronoprogramma finanziario, tale da produrre una lesione misurabile degli interessi pubblici o del confronto competitivo[17]. Il criterio discretivo adottato costituisce, dunque, un’applicazione coerente della legalità di risultato.
La terza area riguarda la colpa grave residua, laddove la tutela derivante dalla fiducia recede a fronte di condotte temerarie o elusive dei precetti normativi. Si è rilevato, per esempio, come il frazionamento artificioso della commessa, finalizzato a ricorrere all’affidamento diretto verso imprese prive della necessaria attestazione SOA, costituisca una deviazione dai canoni di perizia che nessuna logica di risultato può scriminare[18].
La distinzione tra funzione consultiva e giurisdizionale garantisce la coerenza di tale sistema tripartito. Mentre le Sezioni regionali di controllo valutano la sostenibilità finanziaria in itinere per orientare l’agire futuro dell’amministrazione[19], il giudice contabile deve isolare la condotta nel momento storico della sua adozione. La prospettiva ex ante nel giudizio di responsabilità serve a impedire che il principio del risultato si trasformi in un indice di responsabilità oggettiva. Il sindacato deve dunque arrestarsi alla verifica della ragionevolezza della scelta al tempo della sua formulazione, preservando l’autonomia del RUP da derive sanzionatorie legate al solo insuccesso dell’opera.
- L’appalto di lavori: profili critici e gestione del rischio
3.1 Semplificazione procedurale e vaglio di ragionevolezza tecnica
L’affidamento dei lavori pubblici rappresenta il terreno d’elezione per verificare in concreto la tenuta dello standard valutativo della colpa grave. L’applicazione dello schema di perimetrazione a tre livelli poc’anzi delineato permetterebbe di distinguere con maggiore nitidezza la fisiologica discrezionalità gestionale dalla patologia erariale. Calando tale modello nella prassi, emerge come una scelta procedurale accelerata potrebbe risultare esente da censure contabili qualora risulti sorretta da un’istruttoria – corrispondente al secondo livello del test – capace di esplicitare il nesso inscindibile tra celerità dell’affidamento e tempestiva utilità dell’opera. Tale onere motivazionale appare dirimente in specie nel contesto delle stringenti tempistiche imposte dall’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)[20].
Il terzo livello di verifica – inerente allo standard di esigibilità professionale del RUP – dovrebbe tuttavia misurarsi costantemente con i vincoli euro-unitari. È stato infatti rilevato dalla Corte dei Conti dell’Unione Europea, nella Relazione speciale n. 28/2023, come un’eccessiva semplificazione procedurale possa contrarre la concorrenza a danno della qualità[21]. Ne deriva che la tutela del confronto competitivo resta un parametro tecnico ineludibile per garantire la sana gestione finanziaria. In questa prospettiva, il perimetro di protezione della fiducia salvaguarda l’operato del RUP che, pur semplificando le procedure, garantisca la par condicio attraverso indagini di mercato effettive e tracciabili. È peraltro necessario dare atto delle posizioni più caute emerse nel dibattito nazionale circa il rischio che l’innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti possa determinare una cristallizzazione dei mercati locali[22], rendendo indispensabile una «rete di protezione» fondata sull’applicazione rigorosa del principio di rotazione[23].
3.2 La discontinuità rispetto al previgente regime: dal controllo dell’atto al controllo di valore
L’analisi della prassi evidenzia come il passaggio dal D.Lgs. n. 50/2016 al D.Lgs. n. 36/2023 segni una netta discontinuità nell’approccio della responsabilità contabile. Nel previgente regime, l’accertamento della colpa grave del RUP risultava spesso ancorato a una visione “oggettivizzata” della violazione di legge, dove l’inosservanza di un precetto normativo in materia di evidenza pubblica integrava quasi automaticamente l’elemento soggettivo, a prescindere da concrete valutazioni sull’efficienza dell’azione o sulla complessità del caso[24].
La nuova «legalità di risultato» impone invece un controllo di valore, che sposta l’asse del giudizio dalla mera conformità al paradigma della razionalità tecnica. Tale mutamento impone che il sindacato giurisdizionale sia tarato esclusivamente sulla dimensione ex ante, impedendo che l’esito infausto di un’operazione diventi, per una sorta di “senno di poi” giudiziale (hindsight bias), l’indice automatico di una colpa inescusabile. Valutare la condotta sulla base dell’insuccesso ex post integrerebbe, infatti, una forma di responsabilità oggettiva oggi incompatibile con il principio di fiducia.
La discontinuità risiede proprio nella protezione dell’area delle scelte tecnicamente controverse, che il nuovo Codice sottrae al sindacato di merito. Nel sistema precedente, paradossalmente, l’incertezza normativa rischiava di risolversi in un aggravio di responsabilità: le tesi requirenti, pur spesso mitigate dai giudici d’appello, tendevano a interpretare l’elevata professionalità del dirigente non come limite dell’esigibilità, ma come dovere di risolvere autonomamente ogni antinomia o complessità interpretativa, neutralizzando così l’invocazione di prassi o incertezze quali scriminanti[25]. Oggi, invece, lo standard di esigibilità professionale qui delineato trasformerebbe la competenza tecnica nel criterio idoneo a circoscrivere l’errore scusabile, garantendo che l’ambito di insindacabilità derivante dalla fiducia protegga ogni scelta che risulti ragionevole nel momento in cui è stata assunta.
4. La ragionevolezza tecnica come clausola generale
L’analisi condotta suggerisce che il sistema dei principi delineato dal D.Lgs. n. 36/2023 non si risolva in una mera semplificazione del dovere di diligenza, ma ne imponga una riconsiderazione metodologica. L’art. 2 introduce un paradigma valutativo che necessita di un parametro oggettivo di giudizio, identificabile nello standard della «ragionevolezza tecnica». Si è dimostrato come tale formula sia destinata a operare quale clausola generale della responsabilità contabile post-2023, agendo da filtro tra la discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale.
La ragionevolezza tecnica impone al RUP un onere operativo specifico, fondato sulla tracciabilità documentale del percorso istruttorio. In questa prospettiva, l’ambito di tutela della fiducia non costituisce un’esimente automatica, ma una protezione condizionata alla dimostrazione della perizia professionale profusa ex ante. Il modello proposto mira a salvaguardare la discrezionalità responsabile, isolando le condotte caratterizzate da azzardo o da macroscopica carenza progettuale, che restano fonti di responsabilità inescusabile.
Parimenti, il giudice contabile è oggi chiamato a un compito di notevole complessità ermeneutica: valutare la condotta ex ante, depurandola dal pregiudizio cognitivo dell’esito ex post – ciò che in letteratura comportamentale è noto come hindsight bias e che nei giudizi di responsabilità si traduce nella tendenza a ritenere prevedibile ciò che, al momento della scelta, era genuinamente incerto[26]. L’applicazione del canone metodologico di accertamento sin qui delineato fornisce un dispositivo logico per contenere questo rischio, traducendosi in un vincolo argomentativo stringente per l’organo giudicante. La sentenza di condanna richiede, dunque, una motivazione analitica che dimostri inequivocabilmente lo scostamento inescusabile dal paradigma del funzionario ragionevole.
Il percorso ermeneutico sommessamente prospettato non è privo di limiti. Sul piano applicativo, la costruzione del parametro del «RUP ragionevole» presenta margini di indeterminatezza che solo una giurisprudenza costante e consapevole potrà progressivamente ridurre, specialmente in settori ad altissima specializzazione tecnica o legati alla gestione del ciclo di vita digitale delle opere[27]. Sul piano sistematico, restano aperte questioni rilevanti che il presente scritto non ha potuto esaurire: il rapporto tra la nuova legalità di risultato e la responsabilità disciplinare del funzionario[28]; l’impatto del principio di fiducia sulla figura del RUP esterno; e la possibile estensione di tale schema valutativo a settori contigui, quali i contratti di concessione e i partenariati pubblico-privati, dove la durata pluriennale del rapporto accentua ulteriormente la rilevanza della valutazione ex ante.
Queste questioni aperte non indeboliscono la proposta, ma ne indicano la direzione di sviluppo. La «ragionevolezza tecnica» non è una formula risolutiva di ogni caso concreto, ma un canone interpretativo che impone al sistema di misurare la condotta del funzionario sulla sua competenza al momento della scelta, non sul risultato che non è riuscito a conseguire. Solo su questa base è possibile costruire un sistema di responsabilità che sia, al contempo, effettivo nella tutela del bilancio pubblico e compatibile con un’amministrazione che abbia il coraggio di decidere.
* Avvocato, Foro di Roma
[1] Cfr. F. CINTIOLI, Il principio del risultato nel nuovo codice dei contratti pubblici, in www.giustizia-amministrativa.it, 2023, p. 3 ss., il quale teorizza il passaggio dalla funzione descrittiva a quella precettiva del risultato. Il concetto di “spostamento del baricentro” è recepito testualmente dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 36/2023.
[2] Cfr. ancora F. CINTIOLI, op. cit., p. 7 ss., laddove l’Autore mette in guardia dalla fuga dalla legge. Sullo scetticismo circa la reale portata innovativa della positivizzazione, v. anche R. VILLATA – L. BERTONAZZI, in Commentario al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) a cura di R. Villata e M. Ramajoli, Commento all’art. 1, p. 8.
[3] Nello specifico settore dei contratti pubblici, tale esigenza di efficacia sostanziale si traduce nell’applicazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, che permeano la disciplina eurounitaria imponendo un bilanciamento tra il rigoroso rispetto delle regole procedurali e l’esigenza di favorire lo sviluppo di una “concorrenza sana ed efficace”. Sulla declinazione di tali principi per impedire derive meramente formalistiche, cfr. CGUE, Sez. X, 4 luglio 2013, C-100/12, Fastweb, in merito alla necessità di garantire una “tutela giurisdizionale effettiva” e il pari trattamento degli operatori posti nella medesima situazione; nonché CGUE, Sez. VIII, 11 maggio 2017, C-131/16, Archus e Gama, laddove si ribadisce che un’offerta può essere corretta o completata su singoli punti per rettificare “errori materiali manifesti”, impedendo così che un difetto formale pregiudichi il confronto competitivo, a condizione che non si traduca nella presentazione di una nuova offerta.
[4] Cfr. R. VILLATA – L. BERTONAZZI, Commento all’art. 1, cit., 8, ripresi da S. VACCARI, Principio del risultato e legalità amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, n. 5, 2024, p. 669.
[5] In questo senso, A. ROMANO TASSONE, Analisi economica del diritto e “amministrazione di risultato”, in Dir. amm., 2007, I, 66.
[6] Cfr. R. CARANTA, Il nuovo Codice dei contratti pubblici – I principi nel nuovo Codice dei contratti pubblici, artt. 1-12, in Giurisprudenza Italiana, n. 8-9, 2023, p. 1950.
[7] Cfr. artt. 18 e 56 della Direttiva 2014/24/UE.
[8] In questo senso, R. CARANTA, op. cit., p. 1953.
[9] Cfr. R. CARANTA, op. cit., p. 1954.
[10] Cfr. V. VACCARI, op. cit., p. 671.
[11] Cfr. G. TULUMELLO, Il diritto dei contratti pubblici fra regole di validità e regole di responsabilità: affidamento, buona fede, risultato, in giustizia-amministrativa.it, 2023.
[12] Sull’esigenza di definire uno standard valutativo oggettivizzato per l’elemento soggettivo, si veda la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 36/2023, p. 14, laddove si chiarisce che la perimetrazione della colpa grave è funzionale a superare la “burocrazia difensiva”.
[13] Cfr. art. 1, comma 1, l. 14 gennaio 1994, n. 20 (come modif. dalla l. 120/2020).
[14] Cfr. E. RIVOLA – M. ORSETTI – M. BUONACCORSI, L’affidamento diretto nel D.Lgs. n. 36/2023 come espressione del principio del risultato: incompatibilità con aggravi procedurali e profili di responsabilità, prima e dopo il ‘Correttivo’, in Azienditalia, n. 6, 2025, p. 724.
[15] Sulla definizione dello standard di diligenza esigibile e sull’esclusione della colpa grave in assenza di un elevato grado di imperizia, cfr. Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Toscana, sent. 21 gennaio 2026, n. 6.
[16] Sul parallelismo con il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica e sul dovere del giudice di dar conto dell’area di protezione del funzionario, si veda la riflessione sistematica in S. VACCARI, op. cit., p. 670.
[17] Cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Marche, delib. 30 gennaio 2025, n. 19, la quale chiarisce che il mancato rispetto di un termine ordinatorio con funzione acceleratoria non ha carattere preclusivo o decadenziale; dalla sua violazione possono scaturire responsabilità gestionali a carico del dirigente soltanto qualora venga riscontrata una concreta negligenza nel rispetto del cronoprogramma.
[18] Sull’inescusabile superficialità della condotta per l’omessa verifica del possesso delle qualificazioni adeguate in capo alle ditte esecutrici, si veda Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Lombardia, sent. 20 aprile 2026, n. 69.
[19] Cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Toscana, delib. 22 dicembre 2025, n. 179, sulla funzione consultiva come strumento di prevenzione e orientamento della sana gestione finanziaria.
[20] Sull’imposizione di standard di tempestività e sulla governance accelerata del Piano, cfr. art. 1, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108). Sulle criticità dell’amministrazione di risultato nell’epoca del PNRR e i rischi legati a procedure accelerate prive di adeguata ponderazione, si veda l’analisi di A. SANDULLI, Semplificazioni razionalizzanti, semplificazioni complicanti, semplificazioni “al buio”, in Riv. giur. urb., n. 3, 2024, pp. 660 ss.
[21] Corte dei Conti Europea, Relazione speciale n. 28/2023, Appalti pubblici nell’UE – Meno concorrenza per i contratti di lavori, beni e servizi aggiudicati nel periodo 2011-2021, 4 dicembre 2023, §§ 14-22.
[22] Cfr. A. AVINO, La disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee alla luce dei pareri del MIT e dei provvedimenti dell’ANAC, in Urbanistica e appalti, n. 5, 2024, p. 581.
[23] Cfr. E. BASILICO, La logica pro-concorrenziale e «distributiva» del principio di rotazione nella sua applicazione agli affidamenti diretti, in Urbanistica e appalti, n. 4, 2025, p. 481.
[24] Cfr. Corte dei Conti, Sez. II App., sent. 7 marzo 2023, n. 50, quale esempio di approccio oggettivizzato pre-riforma.
[25] Per una paradigmatica ricostruzione della tesi rigorista (spesso sostenuta dalla magistratura requirente), si vedano i motivi di gravame del Procuratore regionale in Corte dei Conti, Sez. I App., sent. 15 maggio 2023, n. 200, i quali, pur respinti nel merito dalla Corte, esemplificano la pressione interpretativa gravante sul funzionario. Per un’applicazione del principio della prevalenza dell’accertabilità oggettiva della violazione sulle esimenti soggettive (nel caso di accettazione di fideiussioni irregolari), v. Corte dei Conti, Sez. II App., sent. 29 maggio 2023, n. 151. Sulla tensione tra il “modello della colpevolezza” e le esigenze di efficienza, v. la rassegna sistematica di M. SCOGNAMIGLIO, La responsabilità amministrativa in una prospettiva di analisi economica del diritto, in Rivista della Corte dei conti, n. 3, 2023, p. 34 ss.
[26] Sul rischio di “distorsione retrospettiva” nelle valutazioni giudiziali e sull’incidenza del c.d. pregiudizio del senno di poi (hindsight bias), si veda lo studio specifico sulle decisioni dei giudici di J.J. RACHLINSKI, A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight, in Univ. Chic. Law Rev., 1998, p. 571 ss., nonché lo studio fondativo del fenomeno di B. FISCHHOFF, Hindsight/foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty, in Journal of Experimental Psychology, 1975, p. 288 ss. Nella dottrina italiana, con riferimento al rischio per il giudice penale di indulgere in automatismi informati alla logica del post hoc ergo propter hoc, cfr. F. D’ALESSANDRO, La delega di funzioni nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del decreto correttivo n. 106/2009, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1153 ss. In ambito civile e societario, per una disamina della medesima fallacia cognitiva, v. P. GIUDICI, Hindsight bias e instabilità del contratto, in Riv. Società, 2018, p. 1163 ss., il quale definisce tale difetto come l’incapacità di formulare corretti giudizi probabilistici una volta che l’evento incerto si sia verificato.
[27] Sulle difficoltà di standardizzare il sindacato di legittimità a fronte della “formula linguistica” del risultato in contesti tecnicamente complessi, si veda nuovamente S. VACCARI, op. cit., p. 671.
[28] Cfr. art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche, da leggersi in coerenza con il principio della fiducia di cui all’art. 2 al fine di contrastare la c.d. burocrazia difensiva.

