Tratto da:  Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 6 Novembre, 2025
 
Categoria 13.01 Posizione giuridica e trattamento economico:
 
Sintesi/Massima Non sussiste in capo all’ente l’obbligo di farsi carico del versamento dei contributi in favore dei lavoratori parasubordinati.
Testo (Parere prot. n.25336 del 26/08/2025) È stato chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito all’eventuale applicazione dell’art. 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in favore degli amministratori che rivestono la qualifica di lavoratori parasubordinati. Più precisamente, si domanda se i lavoratori parasubordinati possano essere assimilati ai lavoratori autonomi e, di conseguenza, l’ente locale sia tenuto al versamento in gestione separata della quota forfettaria contributiva, in applicazione del comma 2 dell’art.86 TUOEL. Al riguardo, si osserva quanto segue. Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l’art.86, comma 1, dispone che: “L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico”. Con riferimento ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, il comma 2 dispone che: “Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico”. Sul punto l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell’Interno, con atto di orientamento  ex art.154, comma 2, del d. lgs n.267/2000 pubblicato il 1 agosto 2024, ha chiarito che, in seguito all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24615 del 2023, l’Ente locale provvede a suo carico al versamento della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive ai sensi del comma secondo dell’art.86, anche nel caso in cui i suddetti liberi professionisti non rinuncino allo svolgimento della propria attività professionale. Nel merito, il quesito concerne la possibilità di estendere l’applicazione della disciplina prevista per i lavoratori autonomi, di cui all’art.86 comma 2 TUOEL a coloro i quali abbiano in essere rapporti aventi natura di collaborazioni coordinate e continuative, classificati dall’INPS alla stregua di lavoratori parasubordinati e iscritti alla Gestione separata INPS, ai sensi dell’art.2, comma 26, della L.335/1995. Il lavoro parasubordinato rappresenta una forma intermedia tra il rapporto di lavoro autonomo e quello dipendente. La definizione di lavoratore parasubordinato si rinviene nell’art.2094 del codice civile, a mente del quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Gli elementi di detto rapporto di lavoro sono, dunque, l’eterodirezione, che si estrinseca nella facoltà del datore di impartire ordini e istruzioni al lavoratore, e la dipendenza, ossia lo svolgimento della prestazione lavorativa all’interno di un contesto organizzativo e produttivo che fa riferimento al datore (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n.697 del 18 gennaio 2021). Ciò detto, l’art.2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 dispone che “A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. L’assimilazione del contratto di lavoro parasubordinato a quello di lavoro dipendente viene confermata anche sotto il profilo fiscale. In tal senso, l’art.50, comma 1, lett. c-bis) del DPR 917/1986 stabilisce che si considerano assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche i compensi percepiti nell’ambito di rapporti di collaborazione caratterizzati dall’assenza di vincolo di subordinazione, purché l’attività sia svolta in modo continuativo e nell’ambito di un rapporto unitario, a favore di un determinato soggetto, senza l’impiego di mezzi organizzati dal collaboratore e con corresponsione di un compenso periodico predeterminato. Ciò a condizione che tali incarichi o collaborazioni non rientrino tra i compiti istituzionali già compresi nell’attività di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, né costituiscano esercizio di arti o professioni, come previsto dall’articolo 49, comma 1, in materia di redditi da lavoro autonomo. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, si ritiene non applicabile la disciplina prevista per i lavoratori autonomi, di cui al comma 2 dell’art.86 del TUOEL ai soggetti titolari di un contratto di lavoro parasubordinato. Tuttavia, non appare parimenti sostenibile l’estensione del regime previsto dal comma 1 dell’art.86 del medesimo Testo Unico, il quale subordina l’obbligo dell’ente al versamento degli oneri alla condizione che il lavoratore sia collocato in aspettativa non retribuita. I collaboratori coordinati e continuativi, infatti, diversamente dai lavoratori subordinati, non beneficiano del diritto a periodi di aspettativa — né retribuita né non retribuita — previsti ex lege o disciplinati da contrattazione collettiva. La loro posizione, regolata da rapporti contrattuali di natura parasubordinata, non contempla le medesime garanzie concernenti le assenze dal lavoro né la conservazione del posto. Pertanto, alla luce del vigente quadro normativo e dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali che abbiano affrontato e definito compiutamente la questione in esame, questo Ufficio è dell’avviso che non sussista in capo all’ente l’obbligo di farsi carico del versamento dei contributi in favore dei lavoratori parasubordinati.

 

 

Torna in alto