Stop dall’Anac: la situazione configura un conflitto di interesse ed è riconducibile alle cause di esclusione non automatica.
Il Codice Appalti prevede espressamente che l’attività di verifica è incompatibile, per il medesimo progetto, con l’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.
L’ANAC nel Comunicato del presidente del 30 aprile 2025 ricorda che la violazione del divieto di cui all’art. 34 comma 3 dell’Allegato 1.7 risulta riconducibile alle cause di esclusione di cui all’art. 95 (Cause di esclusione non automatica) che al comma 1 lettera b) espressamente prevede “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 16 non diversamente risolvibile”.
La percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro e deve essere pronunciata all’esito di una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta.
Nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione – pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta – il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore, anche se è comunque richiesta.
L’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del RUP ad ANAC ai sensi dell’art. 96 comma 15, che nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni.