La sentenza n. 259/2025 del TAR Friuli Venezia Giulia affronta un punto chiave: la possibilità di avviare il subprocedimento di verifica dell’anomalia anche in assenza di specifici indicatori predeterminati nella lex specialis. In particolare, il ricorrente sosteneva che, alla luce dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, il RUP non potesse procedere alla verifica senza una previa elencazione formale degli elementi da considerare per valutare la congruità dell’offerta.
Il Tribunale ha chiaramente respinto questa impostazione formalistica, affermando che la norma, pur richiedendo l’individuazione nel bando di “elementi specifici” ai fini della verifica, non può essere letta come un vincolo assoluto. La ratio della previsione è infatti garantire la trasparenza e la prevedibilità nei casi in cui la verifica sia automatica o vincolata, non per limitarne l’avvio in via discrezionale quando emergano ex post elementi concreti e specifici che giustifichino il dubbio sulla sostenibilità dell’offerta.
Il TAR ha ricordato che la verifica dell’anomalia è uno strumento finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico, alla serietà dell’offerta contrattuale e alla corretta esecuzione dell’appalto. Perciò, negare alla stazione appaltante la possibilità di attivare il subprocedimento in assenza di indicatori predefiniti, equivarrebbe a sacrificare la sostanza del controllo in nome di un formalismo privo di tutela equivalente.
Questa impostazione amplia, in modo ragionato, la sfera di discrezionalità tecnica del RUP, riconoscendogli un margine operativo fondato su valutazioni oggettive e motivate, anche quando non espressamente previste negli atti di gara.