Tratto da: Lavori Pubblici
La verifica della progettazione è una delle attività più delicate nelle procedure di affidamento e realizzazione di lavori pubblici. Ma chi deve svolgerla, in concreto, nelle diverse ipotesi previste dal Codice dei contratti? Quando si parla di “uffici tecnici delle stazioni appaltanti” si deve includere anche il RUP? E cosa succede se il RUP risulta incompatibile?
A questi dubbi, posti da una SA nell’ambito di un appalto di lavori di importo tra 150mila e 1 milione di euro, ha risposto il supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere del 3 giugno 2025, n. 3515.
In particolare, la SA ha richiesto se in caso di incompatibilità, la verifica possa essere effettuata da tecnici interni anche in assenza di un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001 oppure, in alternativa, se sia necessario rivolgersi a un soggetto esterno qualificato.
A rilevare nella questione è l’applicazione delle previsioni dell’Allegato I.7 al Codice dei Contratti Pubblici, che puntualizza soggetti oinvolti nella verifica della progettazione e come agire in caso di incompatibilità del RUP con il ruolo.
La disciplina sulla verifica della progettazione è contenuta nell’Allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023. In particolare:
- l’art. 34, comma 2, lett. c), prevede che, per i lavori sotto soglia e fino a 1 milione di euro, la verifica sia svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti quando il progetto provenga da professionisti esterni, o dalle stesse stazioni appaltanti se dotate di un sistema di controllo qualità per i progetti interni;
- la successiva lett. d) attribuisce al RUP la competenza diretta alla verifica, sempre per lavori sotto il milione di euro, con possibilità di avvalersi della struttura di supporto di cui all’art. 15, comma 6 del Codice. È quindi la norma stessa a distinguere tra il ruolo del RUP e quello degli uffici tecnici, collocando i due soggetti su piani diversi;
- l’art. 36 stabilisce che, in mancanza di strutture interne qualificate, la stazione appaltante debba affidare all’esterno l’appalto di servizi di verifica;
- l’art. 37, comma 2, precisa che l’attività di verifica deve essere affidata unitariamente.
Sulla base di queste coordinate normative, il MIT ha specificato che il RUP non può essere ricompreso nella nozione di “uffici tecnici”. La lett. c) dell’art. 34 riguarda infatti una struttura interna dedicata alla progettazione e direzione lavori, mentre la lett. d) affida al RUP un ruolo specifico e autonomo.
Pertanto:
- per i lavori sopra i 150mila euro e fino a 1 milione, la verifica è compito degli uffici tecnici (se presenti e qualificati), ma non del RUP;
- in caso di incompatibilità del RUP, la verifica può essere svolta da personale interno solo se l’amministrazione è dotata di un SGQ certificato UNI EN ISO 9001;
- in mancanza, occorre affidare la verifica all’esterno, attraverso un appalto di servizi, come previsto dall’art. 36 dell’Allegato I.7.
Sul punto, il MIT richiama anche il precedente parere n. 2269, che aveva già chiarito la necessità di ricorrere a soggetti esterni quando manchi un sistema interno di controllo qualità.
Anche quando la verifica è affidata a soggetti terzi, il RUP mantiene un ruolo di supervisione, garantendo il contraddittorio tra progettista e verificatore.Il parere offre alcune indicazioni pratiche di grande utilità:
- distinzione tra “uffici tecnici” e RUP: quest’ultimo può svolgere la verifica solo nei casi previsti dalla lett. d) dell’art. 34;
- incompatibilità del RUP in caso abbia svolto attività di progettazione o DL: la verifica può restare interna solo in presenza di un SGQ certificato UNI EN ISO 9001;
- in assenza di SGQ, l’amministrazione deve affidare la verifica all’esterno, tramite appalto di servizi, con affidamento unitario.
- il RUP mantiene un ruolo di supervisione e resta garante del corretto sviluppo del procedimento.
La logica sottesa è la stessa che permea il Codice dei contratti: la verifica è un’attività di garanzia, volta a tutelare la stazione appaltante, senza che possa essere ridotta a un mero adempimento formale.