tratto da biblus.acca.it

Quali soggetti possono partecipare all’affidamento esterno? Un aspetto importante riguarda la possibilità di affidare esternamente il servizio di verifica della progettazione e l’eventuale discrezionalità della stazione appaltante nel richiedere requisiti economico-finanziari.

Le risposte a questi quesiti si trovano nella Sezione IV dell’Allegato I.7 del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale definisce i parametri per la verifica della progettazione. Il MIT, nel parere n. 3184 del 27 febbraio 2025, ha chiarito le modalità di affidamento per lavori inferiori a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti.

Categorie di soggetti abilitati alla verifica della progettazione

L’articolo 34, comma 2, dell’Allegato I.7 stabilisce che l’attività di verifica può essere svolta da:

  • organismi di controllo accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro;
  • soggetti di cui all’articolo 66 del Codice o dalla stessa stazione appaltante per lavori inferiori a 20 milioni di euro, purché dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
  • uffici tecnici delle stazioni appaltanti, nel caso di progetti redatti da professionisti esterni per lavori inferiori alla soglia dell’articolo 14 e fino a 1 milione di euro;
  • responsabile unico del progetto, con supporto di specifiche strutture interne, per lavori sotto 1 milione di euro.

Un quesito posto al MIT ha richiesto chiarimenti sulla possibilità di partecipazione di organismi accreditati UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C. Il Ministero ha specificato che solo quelli di tipo A e C possono partecipare all’affidamento esterno, mentre gli organismi di tipo B, operanti all’interno di organizzazioni con altre funzioni, sono esclusi.

Requisiti economici e tecnico-organizzativi

Un altro punto chiarito dal MIT riguarda i requisiti minimi di partecipazione, regolati dall’art. 38 dell’Allegato I.7. Le stazioni appaltanti devono stabilire tali requisiti tenendo conto di:

  • fatturato globale per servizi di verifica, ispezione, progettazione o direzione lavori negli ultimi cinque anni, con un importo minimo pari a due volte il valore dell’appalto;
  • esperienza pregressa, con almeno due appalti di verifica o ispezione negli ultimi cinque anni, ciascuno pari almeno al 50% dell’importo dell’appalto da affidare.

Il MIT ha confermato che questi requisiti sono obbligatori e non derogabili, pur consentendo integrazioni proporzionate alle esigenze della stazione appaltante.

In sintesi, il MIT ha chiarito:

  • i soggetti ammessi alla verifica della progettazione: per lavori sotto i 20 milioni di euro e fino alla soglia UE, possono partecipare solo organismi accreditati di tipo A e C o soggetti con un sistema interno di controllo della qualità;
  • le condizioni per l’affidamento interno: se la stazione appaltante dispone di una struttura accreditata di tipo B o di un proprio sistema interno di controllo della qualità, può effettuare la verifica senza esternalizzarla;
  • l’obbligatorietà dei requisiti economici e tecnico-organizzativi, che devono essere sempre rispettati per garantire la qualità e l’affidabilità delle verifiche progettuali.
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