La verifica preventiva dei progetti è un tema centrale nell’ambito degli appalti pubblici, soprattutto per le gare sotto soglia comunitaria. Due recenti pronunce del MIT (pareri n. 3375 e n. 3399 del 13 maggio 2025) chiariscono chi può svolgere la verifica interna e quali condizioni devono essere rispettate per evitare vizi procedurali.
Il cuore della questione è l’obbligo di indipendenza del verificatore e la necessità – in determinati casi – di un Sistema di Gestione Qualità (SGQ) conforme alla UNI EN ISO 9001.
Parere 3375/2025: verifica esterna possibile, ma solo se accompagnata da un Sistema Qualità Certificato
Il parere analizzato 3375/2025 si sofferma su un caso ricorrente nella pratica delle stazioni appaltanti: quello della verifica di un progetto redatto internamente, per lavori con un importo compreso tra 1 milione di euro e la soglia comunitaria. La questione sollevata riguarda la possibilità di affidare la verifica a una struttura tecnica appartenente ad un’altra amministrazione pubblica, nel caso in cui l’amministrazione proponente non sia dotata di un proprio Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.
La risposta del MIT è chiara: anche in questo scenario, la verifica rientra nella casistica delle attività “interne”, come definito all’articolo 36 dell’Allegato I.7 del nuovo Codice dei Contratti. Di conseguenza, anche la struttura tecnica esterna, ma appartenente ad altra amministrazione pubblica, deve essere in possesso della certificazione ISO 9001. Il principio alla base di questa interpretazione è l’uniformità dei requisiti di qualità, che non decadono solo perché si coinvolge un soggetto pubblico diverso dalla stazione appaltante titolare del progetto.
Condizione | Verifica ammessa da | Requisiti richiesti |
---|---|---|
Progetto redatto esternamente | Uffici tecnici SA | Nessun SGQ richiesto |
Progetto redatto internamente | Uffici tecnici SA | Obbligo SGQ ISO 9001 |
Progetto redatto internamente | Struttura tecnica di altra PA | Obbligo SGQ ISO 9001 |
Struttura esterna senza certificazione | NON ammessa | Requisito di qualità mancante |
Verifica da organismi terzi qualificati | Ammessa | Se SA o altra PA non ha SGQ |
Parere 3399/2025: il ruolo del RUP nei lavori sotto il milione di euro
Il secondo parere, il 3399/2025, affronta un’altra questione molto concreta, relativa ai progetti di lavori pubblici con importo inferiore a 1 milione di euro. In questo ambito, il D.Lgs. 36/2023 prevede una semplificazione: la verifica del progetto può essere svolta direttamente dal RUP. Tuttavia, questa possibilità è subordinata ad una condizione imprescindibile: il RUP non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità.
In particolare, il RUP non può essere anche il progettista del lavoro in questione, né può assumere il ruolo di Direttore dei Lavori (D.L.) o di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). In presenza di uno di questi ruoli, si configurerebbe un evidente conflitto d’interessi, che comprometterebbe l’indipendenza richiesta per una verifica efficace e imparziale.
Se si verifica una condizione di incompatibilità, la stazione appaltante non può ricorrere ai propri uffici tecnici se questi non sono dotati di un sistema qualità certificato ISO 9001. In altre parole, l’alternativa interna viene meno e diventa necessario affidarsi a soggetti terzi qualificati, oppure a strutture tecniche di altre amministrazioni, purché queste ultime abbiano anch’esse un SGQ conforme alla normativa ISO.
Attraverso questo parere, il MIT conferma la coerenza e il rigore della nuova disciplina, anche per lavori di importo modesto. La verifica della progettazione non può essere improvvisata né affidata a soggetti non adeguatamente qualificati, nemmeno quando si tratta di piccoli appalti. Il principio della qualità e dell’indipendenza del verificatore resta dunque centrale e non ammette eccezioni operative.
Ruolo / Alternativa | Verifica ammessa? | Condizione |
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RUP non è progettista/D.L./CSE | Sì | Nessuna incompatibilità |
RUP è progettista, D.L. o CSE | No | Incompatibilità rilevata |
Incompatibilità RUP → Uffici tecnici SA con SGQ | Sì | Necessario ISO 9001 |
Incompatibilità RUP → Uffici tecnici SA senza SGQ | No | Verifica non ammessa |
Incompatibilità RUP → Altra PA con SGQ | Sì | Certificazione necessaria |
Incompatibilità RUP → Soggetti esterni qualificati | Sì | Devono essere qualificati |