Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – V.i.a. – Fedele rappresentazione dello stato dei luoghi – Effetti derivanti dalla realizzazione del progetto sui fattori ambientali
La valutazione di impatto ambientale presuppone la fedele rappresentazione da parte del richiedente che fotografi lo stato dei luoghi prima della progettata trasformazione, al fine di consentire all’amministrazione di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto sui fattori ambientali. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’avvenuta realizzazione del progetto prima della definizione del procedimento di v.i.a., unitamente alla infedele rappresentazione dello stato di fatto e di progetto, preclude una genuina indagine in ordine agli effetti significativi sull’ambiente e non consente lo svolgimento della v.i.a..
Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – V.i.a. postuma patologica – V.i.a. postuma fisiologica – Differenza
In materia di valutazione di impatto ambientale “postuma” di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può distinguersi tra v.i.a. postuma “patologica” e v.i.a. postuma “fisiologica”: la prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa valutazione ambientale, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis, la seconda attiene, viceversa, ai casi in cui il progetto è stato realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento della v.i.a. che, tuttavia, è poi richiesta in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo. (2).
Sulla differenza tra v.i.a. “postuma” patologica e fisiologica la sezione ha richiamato la nota del Ministero della transizione ecologica – direzione generale valutazioni ambientali prot. n. 43387 del 4 aprile 2022. Sulle preesistenze si veda Cons. Stato, sez. IV, 21 mrzo 2025, n. 2358.
Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – V.i.a. postuma – Presupposto – Lavori e attività già in essere – Inizio di nuove attività – Esclusione
La valutazione di impatto ambientale “postuma” di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 consente di portare a conclusione una fase già avviata, realizzando il bilanciamento di interessi rispetto a quella parte dell’intervento che ha già determinato una modifica sull’ambiente: esso non può trovare applicazione in caso di inizio di nuove attività. (3).
In motivazione la sezione ha evidenziato che l’istituto della prosecuzione dei lavori o dell’attività in corso del procedimento di v.i.a. “postuma” assume natura doppiamente eccezionale: in primo luogo, è già eccezionale la possibilità di ottenere la valutazione di impatto ambientale di un progetto successivamente all’avvio della realizzazione del progetto stesso, poiché tale valutazione è, invece, fisiologicamente propedeutica a tale avvio, configurandosi come una ulteriore ipotesi di eccezione al sistema quella per cui, in corso di ottenimento della v.i.a. “postuma”, sia consentito al richiedente di proseguire nello svolgimento dei lavori o delle attività già intraprese.
Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – V.i.a. postuma – Esclusione – Carenza di titoli abilitativi per la realizzazione del progetto
L’istituto della valutazione di impatto ambientale “postuma” di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non può sanare la carenza dei titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione di un progetto, in quanto non assegna all’amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente alcun potere di sostituzione delle autorizzazioni che siano di competenza di altre amministrazioni. (4).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 21 mrzo 2025, n. 2358; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 28 marzo 2024, n. 239.
(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
T.a.r. per la Campania, sezione V, 7 aprile 2025, n. 2861 – Pres. Abbruzzese, Est. Di Vita