Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 9 Gennaio, 2026
 
Categoria 05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
 
Sintesi/Massima

Il consigliere non può richiedere l’invio dell’avviso di convocazione al solo indirizzo personale di posta elettronica certificata, in quanto è stata messa a disposizione un’apposita casella di posta elettronica con il dominio dell’ente.

Testo

(Parere n.30506 del 10.10.2025) Si fa riferimento alla nota … con la quale una Prefettura ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla questione rappresentata da un consigliere in materia di convocazione del consiglio comunale. In particolare, un consigliere ha rappresentato che, nonostante abbia più volte richiesto di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata personale, l’ente invia sempre le comunicazioni e convocazioni all’indirizzo pec con dominio del Comune; pertanto, ha chiesto se vi sia un obbligo per il sindaco di dare le comunicazioni solo tramite l’utilizzo dell’indirizzo pec istituzionale. Al riguardo, nel ribadire le osservazioni formulate da quest’Ufficio con il parere del 3 agosto 2017, citato dall’Ufficio Territoriale del Governo, si fa presente quanto segue. L’art.38 del d.lgs. n.267/2000 prevede che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. In generale, si fa presente che “in materia vale il principio per cui le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione (il c.d. avviso di convocazione), quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo (cfr. T.A.R. Campania–Napoli, sez.I, 19 maggio 2010, n.7147 e TAR Liguria-Genova, sez.II, 27 ottobre 2010, n.10020). Nel caso in esame, il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale dell’ente non disciplina espressamente che la convocazione possa essere fatta con l’utilizzo del mezzo informatico, ma certamente l’invio dell’avviso di convocazione alla casella di posta elettronica certificata all’uopo messa a disposizione dall’Amministrazione per ciascun consigliere deve ritenersi la modalità ordinaria. In merito alla questione prospettata, si osserva che il consigliere non può richiedere l’invio di eventuali comunicazioni o dell’avviso di convocazione al solo indirizzo personale di posta elettronica certificata in quanto, nel caso di specie, l’interessato svolge il ruolo istituzionale di consigliere comunale per il quale, al pari di ogni altro membro dell’assemblea consigliare, è stata messa a disposizione dall’Amministrazione una apposita casella di posta elettronica con il dominio del comune attraverso la quale avviene il dialogo istituzionale tra la struttura dell’ente ed i suoi rappresentanti elettivi. Sulla casella di posta personale confluisce, invece, anche corrispondenza privata del soggetto in qualità di cittadino. A tale riguardo, il d.lgs. n.82/2005 all’art.3-bis, rubricato “identità digitale e domicilio digitale”, al comma 4, dispone “A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche ed i gestori od esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato….”, in tal modo distinguendo il rapporto del privato con la Pubblica Amministrazione da quello che un rappresentante della pubblica amministrazione deve tenere con la stessa Amministrazione cui appartiene.

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