Sentenza del 31/03/2025 n. 8452/5 – Corte di cassazione
Utilizzabilità di prove irritualmente acquisite
Differentemente dal processo penale (art. 191 c.p.p.), nell’ordinamento tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite. Pertanto, l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta l’inutilizzabilità degli stessi in assenza di una specifica previsione normativa, salvo che l’interesse leso sia di rango costituzionale. A questo arresto (cfr. C. Cass. 28 aprile 2015, n. 8605) è giunta la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF con cui l’Amministrazione contestava allo stesso l’inadempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale. La prova dell’esistenza di investimenti esteri veniva fornita in sede penale dall’autorità sammarinese attraverso una rogatoria internazionale con cui, comunque, si vietava l’utilizzo “per fini diversi da quelli indicati nella domanda” in ossequio alla Convenzione italo-sammarinese in materia di riciclaggio. In particolare, secondo la Suprema Corte, la finalità della Convenzione è la cooperazione in un’ottica repressiva dei reati economici, e ciò giustifica una limitazione d’uso dei documenti soltanto al fine di impedirne l’impiego nelle indagini su altri tipi di reati, non l’impiego per finalità diverse dalla repressione penale.