Sentenza del 24/04/2025 n. 235/1 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Padova
Utilizzabilità di documenti e attestazione di conformità
Non può tenersi conto della documentazione prodotta in assenza dell’attestazione di conformità alla luce del chiaro tenore della disposizione di cui all’art. 25-bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
A questa conclusione è giunta la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova che, nel caso di specie, ha annullato un’intimazione di pagamento rilevando che l’intera produzione documentale dell’Ufficio era assolutamente priva dell’indefettibile attestazione di conformità, richiesta ratione temporis.
Secondo il giudice patavino, la norma non consente di addivenire a un’interpretazione, come suggerito da una parte della dottrina, sostanzialmente abrogante. Inoltre, non sembra irragionevole l’intento del legislatore di rafforzare la fedeltà della riproduzione informatica del documento cartaceo, sia pure ricorrendo alla grave previsione, in assenza dell’attestazione di conformità, della totale inutilizzabilità.