Tratto da: dgt.mef.gov.it

Sentenza del 31/07/2024 n. 603/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo

Utilizzabilità delle prove penali nell’accertamento fiscale

In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico del contribuente, ancorché illegittimamente trasmessi all’Amministrazione finanziaria, salvo che non ne resti pregiudicata la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, conformemente all’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 27149/2011 e n. 5105/2020), per respingere il ricorso in appello della società contribuente. Nella specie, il Pubblico Ministero aveva contestato l’oggettiva inesistenza dell’operazione per cui fu emessa fattura (attività di consulenza svolta dal professionista) e non aveva prestato l’autorizzazione all’utilizzo del materiale probatorio anche nel procedimento fiscale.

Testo integrale della sentenza

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