Edilizia e urbanistica – SCIA – Accertamento di conformità – Sanatoria – Ambito di applicazione
L’abuso edilizio per mancanza del permesso di costruire non può essere sanato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia perché non è possibile legittimare ex post con SCIA ciò che ex ante richiede il permesso di costruire, sia perché l’utilizzo della SCIA quale modalità di legittimazione postuma degli interventi edilizi è stata introdotta solo con il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n. 105 che l’ha disciplinata nell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 nei casi di interventi edilizi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 37. (1).
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Demolizione ingiunta dal giudice penale – Autonomia tra i procedimenti – Termine per la demolizione – Differenza
Con riferimento alla demolizione ingiunta dall’autorità giudiziaria, l’art. 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non contiene una disciplina di dettaglio sovrapponibile a quella prevista per i casi di demolizione intimata dal Comune. La totale autonomia tra i due distinti procedimenti demolitori fa sì che, in assenza di una previsione espressa in tal senso da parte del legislatore, la demolizione imposta dal giudice prescinde dagli effetti ablatori e/o sanzionatori dell’inadempimento all’ingiunzione del Comune, che restano del tutto indipendenti dal giudicato penale e neppure sussiste un obbligo di conformazione al termine di 90 giorni di cui al comma 3 in capo al giudice penale, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore sia per un termine superiore. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Sul valore di inadempimento del silenzio del Comune a fronte di una SCIA in sanatoria: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2025, n. 1394; 20 febbraio 2023, n. 1708.
(2) Conformi: sull’autonomia dei procedimenti esecutivi della demolizione penale e amministrativo: Cons. Stato, sez. II, 22 maggio 2025, n. 4471; 20 gennaio 2023, n. 714; C.g.a., sez. giur., 9 luglio 2025, n. 530; Cass. pen., sez. III, 10 febbraio 2021, n. 20941; 23 novembre 2021, n. 46194. Sull’autonoma individuazione del termine per demolire da parte del giudice penale: Cass. pen., sez. III, 5 aprile 2018, n. 15134.

