Limiti redazionali dell’offerta tecnica e principio di tassatività: riflessioni sulla sentenza TAR Veneto, Sez. I, 14 maggio 2025 n. 733
Less is more? Non sempre. Il Tar Veneto nella sentenza 733/2025 si trova a dover affrontare un caso particolare nel quale la ricorrente accusa l’aggiudicataria di essersi dilungata troppo nella relazione tecnica, andando contro la lex specialis in cui veniva espressamente richiesta una “Relazione descrittiva di massimo 4 pagine in formato A4”. L’aggiudicatario, infatti, aveva depositato un elaborato in formato A3 poi ridotto ad A4 per complessive 22 pagine, comprendenti anche tavole grafiche. Secondo la ricorrente la relazione tecnica avrebbe dovuto avere un’estensione massima di quattro facciate e le pagine successive alla quarta non avrebbero dovuto essere esaminate dalla commissione, pertanto chiedeva l’estromissione ovvero l’azzeramento del punteggio.
Per il TAR Lazio si tratta di un vincolo eminentemente orientativo da interpretare cum grano salis, ossia con ragionevole flessibilità, affinché la forma non prevarichi sul merito. Pertanto non si configura motivo di esclusione dalla gara. Inoltre la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:“la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis” (Cons. Stato, Sez. V, 18-8-2023, n. 7815).
e che “l’indicazione nella legge di gara di limiti dimensionali ha un carattere solitamente orientativo, volendo favorire la speditezza dei lavori dell’Amministrazione, ma non può mai assurgere a causa di esclusione, giacché in tale caso la previsione si porrebbe in contrasto con il noto principio della tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10 del codice vigente” (cfr., la recente TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 410 del 2025 oltre a TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sentenza n. 721 del 2025) (TAR Lombardia, Milano, Sezione II, 28-4-2025, n. 1450).
Anche l’Anac, con la delibera n. 402 del 26/05/21, ha evidenziato che, come chiarito nella nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L’indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva.