Un segretario comunale può ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto? Come si applica il D.L. Aiuti per la revisione dei prezzi nelle concessioni? Il Tar Veneto, nella sentenza 389/2025, ha fatto chiarezza su entrambi gli aspetti.
Il caso in esame ha avuto origine da una controversia tra un Comune e una società concessionaria, la quale aveva richiesto un aggiornamento dei prezzi secondo l’art. 27 del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti). Il Comune, tuttavia, aveva richiesto documentazione integrativa per valutare le spese effettivamente sostenute, sostenendo che la normativa fosse applicabile solo agli appalti di lavori e non alle concessioni precedenti al 1° gennaio 2022. Parallelamente, la società aveva contestato la nomina del segretario comunale a RUP, ritenendolo privo delle necessarie competenze tecniche previste dalla normativa sugli appalti pubblici. Il Comune aveva difeso tale scelta, evidenziando la mancanza di personale interno più qualificato.
Il TAR ha accolto il ricorso della concessionaria per quanto riguarda la revisione dei prezzi, ordinando al Comune di riconsiderare la sua decisione in base ai prezzari regionali aggiornati, senza richiedere ulteriori documenti contabili. Ha invece confermato la legittimità della nomina del segretario comunale come RUP, ritenendola conforme alla normativa: il segretario comunale, pur non essendo un tecnico, può assumere il ruolo di RUP in mancanza di figure interne più qualificate.
Per quanto riguarda l’adeguamento dei prezzi, il TAR ha ribadito che l’art. 27 del D.L. 50/2022, come modificato dal D.L. 198/2022, consente ai concessionari di aggiornare i quadri economici utilizzando il prezzario regionale più recente, senza necessità di documentare le spese effettive sostenute. Le richieste del Comune sono state giudicate non pertinenti, poiché non attinenti al meccanismo di revisione stabilito dalla norma.