Tratto da: ANAC  

Solo in via eccezionale e motivata è consentito alle singole amministrazioni di procedere con una procedura di gara autonoma con riferimento ad appalti aventi ad oggetto le categorie merceologiche individuate dal dpcm dell’11 luglio 2018. Pertanto, il Comune in questione, ha agito al di fuori del Codice degli Appalti non essendo stato in grado di giustificare la scelta di affidare il Servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore. È quanto ha accertato Anac con la delibera n. 590 approvata dal Consiglio del 16 dicembre 2024.

“L’operato del Comune  – scrive l’Autorità – contrasta con gli articoli 1 e 2 del nuovo Codice degli Appalti, oltreché con l’articolo 9, del decreto n. 66/14 non avendo fornito una adeguata motivazione, idonea a derogare in via eccezionale agli obblighi legalmente previsti in capo alle singole amministrazioni, relativamente agli acquisti inseriti nelle categorie merceologiche”. “La scelta dell’Ente locale di procedere in via autonoma alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, risulta lesiva del principio di accesso al mercato”.

“Il Comune  – continua Anac –, non ha fornito il necessario apporto per poter valutare le reali possibilità di affidamento del servizio all’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore, sia in termini economici che in termini qualitativi. Il modus operandi dell’Ente locale risulta, dunque, lesivo del principio di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, in quanto, oltre ad essere in aperto contrasto con l’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, risulta potenzialmente anti-economico, in virtù dell’espletamento di una nuova procedura autonoma in assenza di un effettivo tentativo di stipulare un contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore”.

“Il Comune– aggiunge Anac –, pur in possesso dei dati necessari idonei a definire la spesa presunta per valorizzare il proprio fabbisogno nell’ambito dell’iniziativa centralizzata, non ha in alcun modo fornito la necessaria collaborazione, propedeutica ad una adeguata ponderazione in merito alle concrete possibilità di stipula del contratto attuativo con il soggetto individuato, rifiutandosi finanche di intraprendere le interlocuzioni così come previste nel Capitolato tecnico, in virtù di un presunta ma non dimostrata inadeguatezza dell’importo stimato dalla Centrale di Committenza”.

“L’operato dell’Ente territoriale appare, dunque, in netto contrasto con la normativa vigente in merito all’affidamento del servizio del trasporto scolastico previsto tra i settori obbligatori di cui al dpcm dell’11 luglio 2018 anche in considerazione del fatto che, in assenza del benché minimo tentativo di giungere alla stipula contrattuale con il soggetto individuato dalla centrale di committenza, è stata ‘sollecitata la partecipazione’ dello stesso soggetto alla procedura indetta autonomamente dal Comune . Simili considerazioni sono volte a dimostrare che il modus agendi dell’Ente locale” risulta in contrasto con il Codice Appalti, “non avendo in alcun modo dimostrato attraverso la documentazione allegata all’Autorità, gli eventuali vantaggi economici e i benefici attesi dalla scelta di procedere in via autonoma con la procedura per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico”.

 
 
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